Ordinanza N. 74 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
08/04/1976
Data deposito/pubblicazione
08/04/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/03/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Dott. NICOLA REALE –
Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA
– Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE
STEFANO, Giudici,
ministri, notificato il 31 maggio 1975, depositato in Cancelleria l’11
giugno successivo ed iscritto al n. 18 del registro 1975, per conflitto
di attribuzione sorto a seguito del telegramma 24 marzo 1975 del
Presidente della Regione Puglia e del decreto presidenziale di pari
data relativi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione
dell’Ente ospedaliero di Campi Salentina.
Visto l’atto di costituzione del Presidente della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l’avv. Antonio
Sorrentino, per la Regione Puglia.
Ritenuto che con ricorso del 31 maggio 1975 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in ordine
al telegramma del Presidente della Regione Puglia in data 24 marzo
1975, con cui si dichiarava di non sottoporre al controllo della
Commissione di cui all’art. 125 della Costituzione il decreto di pari
data del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 1975, n. 89/B, con
cui veniva sciolto il consiglio di amministrazione dell’Ente
ospedaliero “Campi Salentina” e nominato il dott. Attilio Montesano
commissario per la provvisione e gestione dell’Ente.
Considerato che, senza pregiudizio delle questioni proposte dalle
parti, è opportuno completare l’istruttoria mediante l’acquisizione
all’esame della Corte del decreto del Presidente della Giunta regionale
24 marzo 1975, n. 1233, e della delibera della Giunta regionale 14
marzo 1975, n. 89/B.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito della causa, e fatta
salva ogni deduzione delle parti, ordina che, entro trenta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza, la Regione Puglia depositi
presso la Cancelleria di questa Corte gli atti di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – NICOLA REALE – LEONETTO
AMADEI – GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere