Ordinanza N. 74 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
18/03/1999
Data deposito/pubblicazione
18/03/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/03/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI,
prof. Annibale MARINI;
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
lavori pubblici) – aggiunto con l’art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n.
101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con
modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, promosso con
ordinanza emessa il 28 gennaio 1998 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Ignazio Medda
contro il Ministero della difesa ed altra, iscritta al n. 713 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di un giudizio diretto ad ottenere
l’annullamento del provvedimento di esclusione da una gara per
l’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, il Tribunale
amministrativo regionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 28
gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre
1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 21,
comma 1-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
materia di lavori pubblici) – aggiunto con l’art. 7 del d.-l. 3
aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici),
convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 –
nella parte in cui prevede che, fino al 1 gennaio 1997, sono escluse,
per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria, le offerte che presentino una percentuale di ribasso che
superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le
offerte ammesse; la questione viene inoltre proposta prospettando
che, in tal caso, si debba prevedere anche nella disciplina
transitoria, anziché l’esclusione automatica dell’offerta anomala,
la valutazione degli elementi che la giustificano, ricorrendo alla
procedura prevista per gli appalti di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria dalla disciplina definitiva;
che il Tribunale amministrativo ritiene che la disposizione
denunciata possa essere in contrasto sia con il principio di
ragionevolezza (art. 3 Cost.), perché l’offerta sarebbe considerata
anomala solo in base a calcoli aritmetici e senza esaminare eventuali
giustificazioni, sia con il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), perché il meccanismo di
esclusione automatica impedirebbe di accettare l’offerta più
conveniente; inoltre l’esclusione senza che siano verificate le
giustificazioni dell’offerta potrebbe pregiudicare, in contrasto con
l’art. 41 della Costituzione, la maggiore capacità imprenditoriale
del concorrente escluso;
che il Tribunale amministrativo ritiene che la questione di
legittimità costituzionale sia rilevante, dovendo giudicare
provvedimenti amministrativi emanati proprio nel periodo di vigenza
della disciplina transitoria, dettata dall’ultimo periodo del comma
1-bis dell’art. 21 della legge n. 109 del 1994.
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale, rivolto
al comma 1-bis dell’art. 21 della legge n. 109 del 1994, investe
soltanto l’ultimo periodo di tale disposizione, che disciplina in via
transitoria l’esclusione automatica delle offerte che presentano un
ribasso considerato eccessivo, il solo che trova applicazione nel
processo principale, come si desume dalla motivazione sulla rilevanza
della questione contenuta nell’ordinanza di rimessione;
che il principio costituzionale di buon andamento ed
imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) riguarda sia
l’organizzazione dei pubblici uffici che le finalità dell’azione
amministrativa, le quali possono essere tuttavia perseguite con
strumenti diversi, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del
legislatore, da esercitare nei limiti della ragionevolezza;
che l’obiettivo dell’amministrazione di acquisire con il minor
onere economico la prestazione richiesta, garantendo la parità di
condizioni tra gli offerenti riconosciuti idonei a fornire l’opera,
può essere perseguito con modalità diverse: per gli appalti di
minore importo, ai quali non si applica la disciplina comunitaria,
non è irragionevole né contrasta con il principio di buon andamento
della pubblica amministrazione una regola temporanea, operante sino
al 1 gennaio 1997, che escluda la discrezionalità
dell’amministrazione nel valutare l’anomalia delle offerte,
restringendo la scelta del prezzo più basso in una fascia delimitata
secondo un criterio predeterminato, nel cui ambito si può presumere
che l’offerta sia affidabile, giacché tale regola si giustifica
considerando che una più complessa procedura di analisi delle
offerte sarebbe troppo onerosa rispetto al beneficio derivante dal
minor prezzo eventualmente ottenibile e ritarderebbe l’aggiudicazione
dei lavori, mentre un ribasso eccessivo, significativo di un’offerta
non affidabile, potrebbe porre a rischio l’esatto o tempestivo
adempimento;
che le medesime considerazioni valgono per escludere il
prospettato contrasto con l’art. 41 della Costituzione;
che, successivamente all’ordinanza di rinvio, questioni analoghe
sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 40 del 1998) e
manifestamente infondate (ordinanze nn. 258 e 442 del 1998), sicché,
non essendo stati prospettati argomenti nuovi, la questione sollevata
dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)
– aggiunto con l’art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101 (Norme
urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con
modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sardegna con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola