Ordinanza N. 75 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
18/03/1999
Data deposito/pubblicazione
18/03/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/03/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI,
prof. Annibale MARINI;
comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 20
della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di
pace); dell’art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374;
dell’art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento
delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza
emessa il 2 luglio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile
vertente tra le associazioni culturali “Teatro Aperto” e “Teatri
Possibili”, iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell’anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di un giudizio nel quale l’avvocato che
rappresentava e difendeva la parte attrice aveva conferito la delega
per essere sostituito in udienza ad un laureato in giurisprudenza,
iscritto nel registro dei praticanti avvocati ed ammesso ad
esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto, il
pretore di Milano, con ordinanza emessa il 2 luglio 1998, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale: dell’art. 82,
terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito
dall’art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
giudice di pace); dell’art. 47 della medesima legge 21 novembre
1991, n. 374; dell’art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578
(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore);
che queste disposizioni, secondo l’interpretazione
giurisprudenziale prevalente e che il giudice rimettente condivide,
consentirebbero al praticante avvocato, dopo un anno dalla iscrizione
nell’apposito registro tenuto dal Consiglio dell’ordine degli
avvocati, di essere ammesso ad esercitare temporaneamente il
patrocinio e la difesa per tutte le cause di competenza del pretore
davanti alle preture del distretto;
che il pretore di Milano, nel motivare il denunciato contrasto
con l’art. 33, quinto comma, della Costituzione, ricorda che la
giurisprudenza costituzionale ha affermato che la legge può
riservare l’esercizio di determinate attività professionali a
soggetti iscritti, sulla base di requisiti culturali, in appositi
albi, ma in tal caso è necessaria una verifica dell’idoneità
tecnica mediante l’esame di Stato richiesto per l’abilitazione
all’esercizio professionale; lo stesso giudice ritiene che ammettere
al patrocinio, anche per cause che possono presentare notevoli
difficoltà, i praticanti avvocati, i quali non hanno ancora superato
l’esame di Stato prescritto per l’esercizio della professione, possa
essere in contrasto con il diritto di difesa in giudizio (art. 24,
secondo comma, della Costituzione), giacché non sarebbe assicurata
alle parti una difesa tecnica adeguata alle conseguenze permanenti
che possono loro derivare, tanto più che il valore delle cause di
competenza del pretore è stato decuplicato (art. 8 cod. proc. civ.,
nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353
e successive modificazioni). Inoltre, consentire ai praticanti
avvocati la rappresentanza e difesa in giudizio determinerebbe, in
contrasto con l’art. 3 della Costituzione, una irragionevole
disparità nel trattamento di situazioni analoghe, sia perché nelle
altre professioni per il cui esercizio è egualmente prescritto il
superamento di un esame di Stato i praticanti non potrebbero svolgere
neppure temporaneamente e per questioni di minore importanza la
relativa professione, sia perché, nell’ambito del patrocinio cui
sono ammessi i praticanti avvocati a seguito della prevista
soppressione delle preture, alcune cause pendenti davanti al pretore
verranno decise da questo giudice con la difesa affidata a praticanti
avvocati, mentre altre proseguiranno dinanzi al giudice unico,
davanti al quale, secondo il giudice rimettente, tale patrocinio non
sarà ammesso.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe
esclusivamente l’art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578
(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), quale
risulta dal testo prima sostituito dall’art. 1 della legge 24 luglio
1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle
preture e degli esami per la professione di procuratore legale) e poi
modificato, solo per la durata del patrocinio consentito ai
praticanti, dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242
(Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale):
difatti è questa la norma che consente ai praticanti avvocati, dopo
un anno dalla iscrizione nell’apposito registro speciale tenuto dal
Consiglio dell’ordine degli avvocati, di essere ammessi ad esercitare
il patrocinio, per un periodo non superiore a sei anni, davanti alle
preture del distretto, mentre invece le altre disposizioni denunciate
non disciplinano tale situazione;
che la legge può riservare agli iscritti in appositi albi
l’esercizio di determinate professioni, che presuppongono una
particolare capacità tecnica e richiedono, per assicurare il
corretto svolgimento dell’attività professionale, sia a garanzia
della collettività che a protezione dei destinatari delle
prestazioni, una specifica idoneità (sentenze n. 456 del 1993, n. 29
del 1990 e n. 77 del 1964). Per l’abilitazione all’esercizio
professionale è prescritto un esame di Stato (art. 33, quinto
comma, Cost.), che consente di verificare l’idoneità tecnica di chi,
avendo i requisiti richiesti, intenda accedere alla professione
ottenendo l’iscrizione nell’apposito albo. Il legislatore può
stabilire che in taluni casi si prescinda dall’esame di Stato
(sentenza n. 127 del 1985), quando l’idoneità tecnica sia stata in
altro modo verificata e sussistano apprezzabili ragioni che
giustifichino l’eccezione;
che la disposizione denunciata, consentendo di ammettere i
laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica professionale ed
hanno frequentato per un anno lo studio di un avvocato, ad esercitare
il patrocinio per un tempo determinato e per questioni di limitata
competenza, si inserisce nel sistema della pratica forense, che deve
essere lodevolmente e proficuamente esercitata per almeno due anni
compiendo attività proprie della professione, le quali costituiscono
elemento della formazione professionale (artt. 2 e 6 del d.P.R. 10
aprile 1990, n. 101), prima che il praticante sia ammesso a sostenere
gli esami di abilitazione, superati i quali può conseguire
l’iscrizione nell’albo professionale;
che la temporanea e limitata ammissione al patrocinio nel
contesto della pratica professionale presuppone una previa verifica e
valutazione, da parte dello stesso ordine professionale, del
tirocinio già svolto presso lo studio e sotto il controllo di un
avvocato (artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 101 del 1990) e non configura una
deroga alla regola dell’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio professionale, giacché consente un’attività, soggetta
al controllo dell’ordine professionale, compresa nell’ambito della
pratica forense e che si giustifica nei limiti in cui essa sia
preordinata agli esami di abilitazione;
che la possibilità di affidare ad un praticante procuratore la
rappresentanza nell’udienza dinanzi al pretore, come del resto
espressamente prevede l’art. 9, quarto comma, del regio d.-l. n.
1578 del 1933, non lede il diritto di difendersi in giudizio (art.
24, secondo comma, Cost.), giacché si tratta di attività svolta
sotto la responsabilità dell’avvocato che ha nominato il sostituto,
con un incarico attribuito ad un soggetto che, sulla base di
determinati requisiti, è stato ammesso, sia pure temporaneamente, al
patrocinio;
che, inoltre, la configurazione del patrocinio, per un tempo
determinato e per questioni di limitata competenza, come elemento
della pratica professionale forense, esclude la denunciata violazione
del principio costituzionale di eguaglianza, sia perché non può
essere effettuato utilmente il raffronto con la disciplina di altre
professioni, peraltro neppure specificate nell’ordinanza di
rimessione, prendendo in esame uno solo degli elementi che
caratterizzano le attività preordinate all’accesso alla professione,
sia perché è inesatto il presupposto enunciato nell’ordinanza di
rimessione quanto al patrocinio dei praticanti avvocati dinanzi al
giudice unico, patrocinio al quale essi continueranno ad essere
ammessi limitatamente ai procedimenti in precedenza attribuiti alla
competenza del pretore;
che analoghi dubbi di costituzionalità, sollevati dallo stesso
giudice rimettente, sono stati già dichiarati, dopo l’emanazione
dell’ordinanza di rinvio, non fondati (sentenza n. 5 del 1999),
sicché la questione deve essere ora dichiarata manifestamente
infondata, non essendo stati proposti profili o argomenti diversi ed
ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 82, terzo comma, del codice di procedura
civile, come sostituito dall’art. 20 della legge 21 novembre 1991, n.
374 (Istituzione del giudice di pace), dell’art. 47 della medesima
legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell’art. 8 del regio d.-l. 27
novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di Milano
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola