Ordinanza N. 76 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
08/04/1976
Data deposito/pubblicazione
08/04/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/03/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 novembre 1974 dal pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra la società Camporina Prima e Giambra
Michele, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975;
2) ordinanza emessa il 17 marzo 1975 dal pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra la ditta C.M.G. e Ferrari Otello,
iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975;
3) ordinanza emessa il 28 novembre 1972 dal pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Catenazzo Gerardo e la ditta Selenia,
iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui
consente di ritenere perfetta la notifica alla data di spedizione della
raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione.
Ritenuto che i giudizi possono essere riuniti, data l’identità
della questione che ne forma oggetto.
Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata
da questa Corte con sentenza n. 213 del 1975 e che non vengono
prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che
possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, nella
parte in cui consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di
spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della
sua ricezione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere