Ordinanza N. 77 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1965
Data deposito/pubblicazione
06/12/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/12/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI
– Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
febbraio 1915, n. 148, contenente il testo unico della legge comunale e
provinciale, promossi dal Pretore di Augusta con ordinanze 10 e 11
novembre 1964 nei procedimenti penali a carico di Fruciano Domenico e
altri, e di Pandolfini Angelo e altri; dal Giudice istruttore del
Tribunale di Vallo della Lucania con ordinanza 14 febbraio 1964 nel
procedimento penale a carico di Tesauro Vittorio ed altro. Nelle prime
due ordinanze è stata proposta anche questione di costituzionalità
dell’art. 22 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T. U. della stessa legge
comunale e provinciale).
Le ordinanze sono state iscritte ai nn. 1, 2 e 3 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicate le prime due nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 52 del 27 febbraio 1965, nella Gazzetta Ufficiale, n.
157 del 27 giugno 1964 la terza (pervenuta in precedenza a questa Corte
e rinviata al giudice a quo per la regolarizzazione delle notifiche, il
quale l’ha restituita dopo avervi provveduto).
Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione
del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto che, con le ordinanze suddette, è stata proposta
questione di legittimità costituzionale dell’art. 158 del R.D. 4
febbraio 1915, n. 148 (richiamato in vigore dall’art. 10 del T. U. 5
aprile 1951, n. 203), e dell’art. 22 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383,
ambedue contenenti il T. U. della legge comunale e provinciale, sotto
il profilo che il divieto di procedere per fatti commessi dal Prefetto
o dal Sindaco senza l’autorizzazione del Capo dello Stato, accordata
previo parere del Consiglio di Stato, è in contrasto con gli artt. 3 e
28 della Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 4 del 4 febbraio
1965, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 158
del T.U. della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 4
febbraio 1915, n. 148, e dell’art. 22 del T.U. della stessa legge
approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383;
che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni hanno
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 158 del testo unico della legge comunale e
provinciale approvata con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 22 del testo
unico della stessa legge approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383,
promosse con le ordinanze 10 e 11 novembre 1964 del Pretore di Augusta
e 14 febbraio 1964 del Giudice istruttore del Tribunale di Vallo della
Lucania.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – ANTONIO
MANCA – ALDO SANDULLI – GIUSEPPE
BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE CHIARELLI –
GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.