Ordinanza N. 77 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
05/04/1971
Data deposito/pubblicazione
05/04/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/03/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 (disposizioni
legislative in materia di brevetti per modelli industriali), promosso
con ordinanza emessa il 27 marzo 1969 dalla Commissione dei ricorsi in
materia di brevetti sul ricorso della società “Pietro Laverda”,
iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell’11 marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con ordinanza 27 marzo 1969 la Commissione dei ricorsi
in materia di brevetti ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
10, secondo comma, lett. a, del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411;
che, secondo l’ordinanza, la norma avrebbe superato i limiti della
legge di delegazione (r.d.l. 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella
legge 2 giugno 1939, n. 739) riducendo a sei mesi il termine di dodici
mesi previsto “per la rivendicazione della priorità da esposizione
anche dei modelli di utilità” dall’art. 11 del r.d. 13 settembre 1934,
n. 1602, decreto da mettere in attuazione (in tempi e con provvedimenti
diversi) proprio nell’esercizio, da parte del Governo, della potestà
delegata;
che non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che la legge di delegazione (citato r.d.l. 24 febbraio
1939, n. 317) era stata emanata “tenuta altresì presente la necessità
di introdurre modificazioni ai decreti sopra richiamati”, compresovi
proprio il r.d. del 1934, n. 1602 (v. preambolo), e che conferiva al
Governo la potestà di integrare, modificare e sopprimere le
disposizioni dei suddetti decreti:
integrazioni, modificazioni e soppressioni da introdurre in
occasione del coordinamento e non soltanto come mezzo per realizzarlo;
che pertanto la semplice riduzione d’un termine, già a prima
vista, appare tale da non eccedere i limiti, così ampi, entro cui si
poteva esercitare la potestà legislativa,
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 10, secondo comma, lett. a, del
r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 (disposizioni legislative in materia di
brevetti per modelli industriali), sollevata, in relazione al r.d.l. 24
febbraio 1939, n. 317, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, con ordinanza 27 marzo 1969 della Commissione dei ricorsi
in materia di brevetti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI.