Ordinanza N. 77 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
16/07/1979
Data deposito/pubblicazione
16/07/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/07/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
– Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, promosso con ordinanza
emessa il 14 novembre 1974 dal pretore di San Miniato, nel
procedimento penale a carico di Di Stefano Guido, iscritta al n. 65 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen;
Ritenuto che con l’ordinanza citata in epigrafe è stata sollevata,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, della legge 24
dicembre 1969, n. 990 (“Assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti”), nella parte in cui prevede, oltre alla pena
pecuniaria, anche una pena detentiva per coloro che pongano in
circolazione (o consentano alla circolazione), senza copertura
assicurativa, veicoli o natanti per i quali vi è obbligo di
assicurazione per la responsabilità civile;
che si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri a
mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto che la questione è stata sollevata sotto il profilo che
la previsione della pena dell’arresto, nell’ipotesi anzidetta, appare
irragionevole, giacché per la violazione di altri obblighi
assicurativi è prevista solo la pena pecuniaria, come si rileva in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro le
malattie, l’invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione, nonché
contro i rischi per l’esercizio della caccia;
Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che rientra
nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti
debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura
della pena e che, ove siffatto potere non ecceda i limiti della
razionalità, non vi è violazione dell’art. 3 della Costituzione
(cfr. per tutte le sentenze nn. 161/1976 e 1/1975);
Considerato che questa Corte ha altresì affermato, con
giurisprudenza costante, che il legislatore ordinario può
legittimamente dettare normative diverse per regolare situazioni che
egli ritenga diverse, entro un margine di discrezionalità che
giustifichi il criterio adottato (cfr. da ultimo sentenza n. 70/
1976);
che appare ictu oculi evidente la diversità delle fattispecie
normative addotte in comparazione dal giudice a quo, e la correlativa
diversità degli obblighi assicurativi per la cui violazione sono
previste sanzioni di specie diversa;
che tale diversità giustifica, nell’ambito di una discrezionalità
legislativa che non appare usata in modo irragionevole, la diversità
della disciplina dettata, per cui va manifestamente esclusa la
violazione del principio di uguaglianza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (“Assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti”), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal
pretore di San Miniato con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’ll luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere