Ordinanza N. 78 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1965
Data deposito/pubblicazione
06/12/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/12/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI
– Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
108 e 118 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul
registro, promosso con ordinanza 30 gennaio 1965 del Giudice
conciliatore di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Cremona
Licia e Oliveri Renato, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 139 del 5
giugno 1965.
Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione
del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto che, con l’ordinanza suddetta è stata proposta questione
di legittimità costituzionale degli artt. 106,107,108 e 118 del R.D.
30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro sotto il
profilo che, subordinando la procedibilità della domanda giudiziale al
pagamento della imposta di registro, crea un ostacolo di ordine
economico che limita di fatto la libertà e la eguaglianza dei
cittadini, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio.
Considerato che, con la sentenza del 4 aprile 1963, n. 45, questa
Corte ha, tra l’altro, già dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 106, 108 e 118 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269;
che la questione si presenta manifestamente infondata anche con
riguardo all’art. 107, concernente la devoluzione di usufrutto, di
lucri dotali o di liberalità e le occultazioni di prezzo o di valore,
per il quale l’ordinanza non prospetta profili diversi da quelli
disattesi dalla Corte nella suddetta sentenza.
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 106, 107, 108 e 118 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, promossa con
ordinanza 30 gennaio 1965 del Giudice conciliatore di Palermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – ANTONIO
MANCA – ALDO SANDULLI – GIUSEPPE
BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE CHIARELLI –
GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.