Ordinanza N. 78 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
08/04/1976
Data deposito/pubblicazione
08/04/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/03/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (provvedimenti per
l’edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche),
promossi con ordinanze emesse il 23 febbraio 1974 dal pretore di San
Demetrio Corone nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Rastrelli Vincenzo e di Pignataro Caterina, iscritte ai nn. 383 e 395
del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975 e n. 288 del 29 ottobre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, secondo comma,
della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui non prevede,
in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica,
che agli accertamenti di carattere tecnico disposti dall’ingegnere capo
del genio civile assista il difensore dell’imputato, con riferimento
all’art. 24 della Costituzione;
che nei giudizi dinanzi a questa Corte non v’è stata costituzione
di parti né è intervenuto il Presidente del Consglio dei ministri;
che i giudizi possono essere riuniti.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 145 del 22 maggio
1974, ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità
costituzionale perché al caso, in base ai principi, risultano
applicabili le norme che assicurano le garanzie di difesa, e che, con
ordinanze nn. 294 del 27 dicembre 1974 e 77 del 25 marzo 1975, ha
dichiarato manifestamente infondata la stessa questione proposta nei
medesimi termini da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la predetta
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre
1962, n. 1684, contenente “Provvedimenti per l’edilizia, con
particolari prescrizioni per le zone sismiche”, questione proposta con
le ordinanze indicate in epigrafe, con riferimento all’art. 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere