Ordinanza N. 79 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
27/06/1968
Data deposito/pubblicazione
27/06/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/06/1968
ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof.
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI, Giudici,
luglio 1960, n. 1011, contenente norme sui licenziamenti individuali
dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, promossi con
ordinanze emesse il 24 e 25 ottobre 1967 dal Tribunale di Genova nei
procedimenti civili vertenti tra la società Ghisalberti e Caroli
Giambattista e tra la società Ghisalberti e De Mela Giovanni, iscritte
ai nn. 273 e 274 del Registro ordinanze 1967 entrambe pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.
Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate il Tribunale di Genova
ha sollevato una questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 14
luglio 1960, n. 1011, per la parte in cui disciplina l’intervento del
collegio di conciliazione e di arbitrato, in riferimento all’art. 39,
primo comma, della Costituzione;
che le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate;
che esse propongono, in termini identici, la stessa questione,
sicché i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unico
provvedimento;
che innanzi a questa Corte nessuno si è costituito;
Considerato che la questione proposta è identica a quella che è
stata oggetto della sentenza n. 98 del 1967;
che con tale sentenza la Corte accertò che il D. P. R. 14 luglio
1960, n. 1011, non contrasta con l’art. 39 della Costituzione e con
ordinanza n. 40 del 1968 la stessa questione, sulla base ditale
accertamento venne dichiarata manifestamente infondata;
che non sono state addotte né sussistono ragioni che inducano a
modificare tale conclusione;
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del D. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente “norme
sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese
industriali”, sollevata dal Tribunale di Genova, con le due ordinanze
indicate in epigrafe, in riferimento all’art. 39, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI – ANTONIO MANCA –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI.