Ordinanza N. 79 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
08/04/1976
Data deposito/pubblicazione
08/04/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/03/1976
LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof.
ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO
GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio
1974 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Molisso
Luigi e l’Istituto nazionale delle assicurazioni, iscritta al n. 326
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1976 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che Molisso Luigi, con istanza 1 aprile 1974, ha convenuto
in giudizio davanti al pretore di Napoli l’Istituto nazionale delle
assicurazioni, assumendo spettargli l’indennità di liquidazione quale
già dipendente, prima della società Trezza, appaltatrice del servizio
di riscossione imposte di consumo, e poi del Comune di Napoli: ciò
prendendo a base, per il calcolo dell’ammontare, l’intero periodo di
servizio dal 22 gennaio 1941 (assunzione) al 31 dicembre 1972
(collocamento a riposo);
che il Molisso precisava che nel calcolo dell’indennità dovutagli
e in parte versatagli, l’Istituto non aveva tenuto conto del periodo di
quindici mesi, dal settembre 1942 al novembre 1943, durante il quale
egli non aveva potuto lavorare per causa di forza maggiore (chiamata
alle armi). E, pertanto, chiedeva che, non costituendo più la chiamata
alle armi motivo di interruzione del rapporto lavorativo, gli fosse
corrisposta la differenza tra il percepito e il dovuto;
che l’Istituto opponeva, insieme ad altri motivi estranei al punto
in questione, che la non calcolazione del periodo trascorso dal Molisso
in servizio militare, era dipesa dal mancato versamento, per quel
periodo, dei contributi assicurativi;
che con ordinanza 30 maggio 1974 il pretore adito sollevava
questione di legittimità costituzionale (in riferimento all’art. 52,
secondo comma, della Costituzione) dell’art. 2111, primo comma, del
codice civile, secondo cui “la chiamata alle armi per adempiere agli
obblighi di leva risolve il rapporto di lavoro”;
che non vi è stata costituzione di parti in giudizio.
Considerato che la succinta ordinanza di rimessione a questa Corte
non contiene alcun esame, ai fini della rilevanza nel giudizio a quo
(art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87), delle deduzioni
del convenuto Istituto nazionale assicurazioni, secondo cui il periodo
trascorso dal Molisso in servizio militare non era stato, comunque,
calcolato, per il motivo assorbente che risultava omesso per quel
periodo il corrispondente ed essenziale versamento dei contributi, né
sussisteva legale possibilità di una regolarizzazione tardiva della
contribuzione.
Ritenuto che rendesi necessario restituire gli atti al giudice a
quo affinché consideri la rilevanza o meno della questione, secondo la
prospettazione difensiva dell’I.N.A.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere