Ordinanza N. 8 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
14/03/1968
Data deposito/pubblicazione
14/03/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/03/1968
BIAGLIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO
DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
anche in relazione all’art. 301 del Codice di procedura civile,
promossi come appresso:
1) ordinanza 22 dicembre 1966 della Corte di appello di Catania nel
procedimento civile tra Cavalieri Paolo e l’Istituto nazionale della
previdenza sociale, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 24 giugno
1967, n. 157;
2) ordinanza 14 marzo 1967 del Tribunale di Milano nel procedimento
civile tra Nassivera Luca e Studer Pierre, iscritta al n. 173 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 2 settembre 1967, n. 221;
3) ordinanza 31 ottobre 1967 del Tribunale di Ravenna nel
procedimento civile instaurato da Casadio Gaetano e Rossetti Guido
contro Baldisserri Guido e Boni Angelo, iscritta al n. 266 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 27 gennaio 1968, n. 24.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione
del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto che, con le ordinanze della Corte di appello di Catania e
del Tribunale di Ravenna, è stata proposta questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 301 e 305 del Codice
di procedura civile, sotto il profilo che, in contrasto con l’art. 24
della Costituzione, il termine per la prosecuzione o la riassunzione
del processo viene fatto decorrere dalla data della sua interruzione,
anche se il suo avverarsi è ignoto alla parte;
che, con l’ordinanza del Tribunale di Milano, la stessa questione
di legittimità costituzionale è proposta con riguardo al solo art.
305 del Codice di procedura civile.
Considerato che questa Corte, con la sentenza 12 dicembre 1967, n.
139, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 del
Codice di procedura civile per la parte in cui fa decorrere dalla data
della interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la
sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301;
che la decisione contenuta in tale sentenza riguarda tutte le
ipotesi sopra enunciate, in quanto si riferisce pure ad ordinanze che
invocavano i predetti artt. 301 e 305 del Codice di procedura civile
nel loro combinato disposto;
che nei motivi di tale decisione si fa rilevare che l’art. 301
succitato è coerente all’art. 24 della Costituzione;
che, per effetto di tale sentenza, l’indicata disposizione
dell’art. 305 del Codice di procedura civile ha cessato di avere
efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione
dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma
terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87).
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause indicate in epigrafe,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 305 del Codice di procedura civile anche nel
combinato disposto con l’art. 301 stesso Codice, questione promossa
con l’ordinanza 22 dicembre 1966 della Corte di appello di Catania, con
l’ordinanza 14 marzo 1967 del Tribunale di Milano e con l’ordinanza 31
ottobre 1967 del Tribunale di Ravenna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1968.
ALDO SANDULLI – BIAGIO PETROCELLI –
ANTONIO MANCA – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.