Ordinanza N. 8 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
30/01/2002
Data deposito/pubblicazione
30/01/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/01/2002
Presidente: Massimo VARI;
Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
codice penale, come modificato dall’art. 47 del decreto legislativo
31 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205), in riferimento al combinato disposto degli artt. 5
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 45
della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di
giornalista), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 2001 dal
giudice di pace di Pistoia nel procedimento civile V. B. contro
Prefetto di Pistoia, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie
speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione, il giudice di pace di Pistoia ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 663-bis del codice penale, come
modificato dall’art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999,
n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), in riferimento al combinato disposto degli artt. 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 45 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di
giornalista);
che il rimettente deduce di essere investito dell’opposizione
proposta avverso un “provvedimento sanzionatorio” della Prefettura di
Pistoia, con il quale era stato ingiunto alla ricorrente il pagamento
della somma di lire duecentomila per violazione dell’art. 663-bis
cod. pen. (illecito depenalizzato dall’art. 47 del d.lgs. n. 507 del
1999), avendo distribuito stampati denominati “Risorgimento Liberale”
“senza le prescritte autorizzazioni”;
che nell’atto di opposizione la ricorrente aveva eccepito
l’illegittimità costituzionale del citato art. 663-bis cod. pen., in
riferimento al combinato disposto dell’art. 5 della legge n. 47 del
1948 e dell’art. 45 della legge n. 69 del 1963, “per contrasto con i
principi … degli artt. 3, 4, 18 e 21 Cost.”: “censure” che il
giudice a quo assume “rilevanti al fine del decidere e non
manifestamente infondate”;
che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Considerato che il giudice a quo nel porre il quesito di
costituzionalità sopra riferito, omette di descrivere in modo
compiuto la fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi ad un
fugace accenno all’oggetto della violazione amministrativa contestata
all’opponente;
che nell’ordinanza di rimessione non risultano inoltre
specificate in alcun modo le ragioni che inducono il giudice a quo a
dubitare della legittimità costituzionale delle norme impugnate;
che il conseguente, assoluto difetto di motivazione, tanto in
ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della
questione, non può essere sanato dal mero rinvio per relationem ad
un atto di causa (nella specie, il ricorso introduttivo del
giudizio), poiché – per costante giurisprudenza di questa Corte – il
giudice rimettente deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a
censurare, sul piano della legittimità costituzionale, norme delle
quali si ritiene chiamato a fare applicazione; e tale necessaria
motivazione deve essere autosufficiente, per permettere la verifica
dell’avvenuto apprezzamento, da parte dello stesso giudice, dei
predetti profili di rilevanza e non manifesta infondatezza (cfr., ex
plurimis sentenze n. 310 del 2000 e n. 242 del 1999; ordinanze n. 556
e n. 232 del 2000);
che la questione deve essere dichiarata, pertanto,
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 663-bis del codice penale, come
modificato dall’art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999,
n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), in riferimento al combinato disposto degli artt. 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 45 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di
giornalista), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21
della Costituzione, dal giudice di pace di Pistoia con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola