Ordinanza N. 80 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
27/06/1968
Data deposito/pubblicazione
27/06/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/06/1968
ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof.
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI, Giudici,
legge 3 febbraio 1963, n. 69, contenente norme sull’ordinamento della
professione di giornalista, promosso con ordinanza del 13 dicembre 1967
del Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Saulle
Mario e la S.p.a. Ponzoni editore, iscritta al n. 31 del Registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 84 del 30 marzo 1968.
Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
Ritenuto che con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Milano
ha sollevato la predetta questione in riferimento all’art. 21 della
Costituzione;
che l’ordinanza è stata regolarmente notificata alle parti in
causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai
Presidenti delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che nel presente giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato;
che nell’atto di deduzioni depositato il 19 marzo 1968 l’Avvocatura
ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la questione proposta fu già decisa con sentenza
n. 11 del 23 marzo 1968;
che con detta sentenza la Corte accertò che l’art. 45 della legge
3 febbraio 1963, n. 69, non contrasta con l’art. 21 della Costituzione;
che non sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a
discostarsi da tale decisione;
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
relativa all'”ordinamento della professione di giornalista”, sollevata
dal Tribunale di Milano in riferimento all’art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI – ANTONIO MANCA –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI.