Ordinanza N. 80 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
16/07/1979
Data deposito/pubblicazione
16/07/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/07/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI Giudici,
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo
1976 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra
l’Amministrazione provinciale di Salerno e Capobianco Giuseppina,
iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con atto, notificato il 20 giugno 1975,
l’Amministrazione provinciale di Salerno ha evocato avanti la locale
pretura Giuseppina Capobianco, in proprio e nella qualità di
procuratrice generale di Giacomo Gobbi e Francesco Capobianchi,
chiedendo pronunciarsi la revocazione, ai sensi dei nn. 1 e 4
dell’art. 395 c.p.c., dell’ordinanza di convalida di sfratto per
morosità resa, nei confronti della Amministrazione, in data 18 aprile
1975 dal pretore di Salerno, relativamente all’appartamento, sito in
Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58, scala B, interno 8 3 piano,
composto di otto vani ed accessori.
Avendo la convenuta eccepito la inesperibilità del rimedio della
revocazione avverso la ordinanza di convalida di sfratto per
morosità, l’adito pretore, con ordinanza 15 marzo 1976, nei modi di
legge notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
164 del 23 giugno 1976, ha sollevato d’ufficio la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 395 c.p.c. nella parte in cui
esclude dai rimedi, straordinario e ordinario, della revocazione
l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa a norma
dell’art. 663 c.p.c. in caso di mancata comparizione dell’intimato,
per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Nessuna delle parti essendosi costituita né avendo la Presidenza
del Consiglio dei ministri spiegato intervento avanti la Corte,
l’incidente, iscritto al n. 390 ord. 1976, è stato assegnato alla
camera di consiglio del 14 giugno 1979, nel corso della quale il
Giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato che il pretore non ha, neppure in forma delibatoria,
svolto la pur necessaria indagine sulla rilevanza ai fini della
decisione della questione di legittimità costituzionale, pure
sollevata d’ufficio, dell’art. 395 c.p.c. nella parte in cui non
prevede l’esperimento della revocazione ordinaria (n. 4) o
straordinaria (n. 1) avverso ordinanza di sfratto per morosità
pronunciata ai sensi dell’art. 663 c.p.c.
Posto che giurisprudenza e preminente dottrina reputano appellabile
detta ordinanza le quante volte resa nella carenza delle condizioni
previste nell’art. 663 c.p.c., il pretore, in considerazione della
circostanza che l’ordinanza di sfratto, avverso la quale è stata
proposta istanza di revocazione con atto notificato il 20 giugno 1975,
era stata notificata il 10 giugno 1975 (e per giunta nella sede
dell’Amministrazione provinciale), avrebbe dovuto esporre le ragioni,
che lo inducevano in via alternativa a dissociarsi dal richiamato
orientamento dottrinale e giurisprudenziale (il che non ha fatto,
dappoiché l’accenno alla inappellabilità della ordinanza extra
ordinem, effettuato, a pag. 8 della copia del provvedimento, con
riguardo alla dottrina interpretativa della legislazione anteriore al
vigente codice, non è ovviamente idoneo all’uopo), ovvero a dire
inapplicabile al caso l’art. 396 c.p.c. che istituisce tra l’appello e
la revocazione rapporto di concorso successivo; il che neppure ha
fatto.
Pertanto, si impone la restituzione degli atti al pretore onde
questi motivi, in guisa puntuale, sulla rilevanza della questione di
legittimità.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Salerno che, con la
ordinanza 15 marzo 1976, ha sollevato la questione di
costituzionalità dell’art. 395 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere