Ordinanza N. 81 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
12/11/1964
Data deposito/pubblicazione
12/11/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/10/1964
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
unico della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 4 febbraio
1915, n. 148, richiamato in vigore dall’art. 10 del D.P.R. 5 aprile
1951, n. 203, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione,
promosso con ordinanza 14 febbraio 1964 dal Giudice istruttore presso
il Tribunale di Vallo della Lucania, nel procedimento penale a carico
di Tesauro Vittorio e Mastrogiovanni Armando, iscritta al n. 90 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione
del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che l’ordinanza sopraindicata ne disponeva la notifica
soltanto a Tesauro Vittorio e non anche a Mastrogiovanni Armando;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
prescrive che l’ordinanza con la quale si propone la questione di
legittimità, oltre che al Pubblico Ministero e al Presidente del
Consiglio di Ministri, deve essere notificata “alle parti in causa”;
che questa Corte ha deciso (ordinanza 5 dicembre 1956) che debbono
ritenersi parti nel giudizio di costituzionalità delle leggi i
soggetti processuali;
che la norma surricordata non distingue a seconda dell’interesse
che ciascuna parte può avere nella questione rimessa al giudizio della
Corte;
che appare pertanto necessario che la notifica della ordinanza sia
eseguita anche all’altro imputato;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il
Tribunale di Vallo della Lucania.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.