Ordinanza N. 81 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1965
Data deposito/pubblicazione
06/12/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/12/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l’imposta di fabbricazione
degli spiriti, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1965 dal
Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi
Luigi, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione
del Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con l’ordinanza predetta il Tribunale di Belluno ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37,
terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l’imposta di
fabbricazione degli spiriti, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111
della Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che con sentenza 10 aprile 1957, n. 54, questa Corte ha
dichiarato improponibile la questione di legittimità costituzionale
del D. M. 8 luglio 1924, rilevando che il testo unico approvato col
citato decreto ministeriale ha natura amministrativa;
che, non essendo stato presentato alcun nuovo o diverso motivo
avverso le ragioni esposte con la precedente decisione, questa merita
conferma;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 37, terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924,
concernente l’imposta di fabbricazione degli spiriti sollevata con
l’ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.