Ordinanza N. 81 del 1978
Corte Costituzionale
Data generale
20/07/1978
Data deposito/pubblicazione
20/07/1978
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/07/1978
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
– Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA, Giudici,
18 giugno 1931, n. 787, promosso con ordinanza 3 ottobre 1975 del
pretore di Susa, sul ricorso di Pappalardo Giuseppe, iscritta al n. 99
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 72 dell’anno 1976.
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 ottobre 1975 il pretore di
Susa ha sollevato – in riferimento all’art. 15 della Costituzione –
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 103 del
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena approvato con
r.d. 18 giugno 1931, n. 787, per il quale “i detenuti non possono
ricevere o inviare lettere o altri scritti senza che prima siano stati
letti e vistati dall’autorità dirigente” e, se si tratta di imputati,
“l’autorità giudiziaria può disporre che la corrispondenza non abbia
corso senza il suo visto”;
che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato che la norma denunziata non è più in vigore in quanto
la materia è ora regolata dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), nel nuovo testo
risultante dall’art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e dall’art.
36 del relativo regolamento di esecuzione; che, pertanto, si rende
necessario restituire gli atti al giudice a quo perché accerti, alla
stregua della situazione normativa determinatasi in conseguenza
dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, se la questione
sollevata sia tuttora rilevante.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Susa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere