Ordinanza N. 82 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1965
Data deposito/pubblicazione
06/12/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/12/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
comma, del Codice di procedura penale promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 maggio 1965 dal Tribunale di Sondrio nel
procedimento penale a carico di Monguzzi Paolo, iscritta al n. 112 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965;
2) ordinanza emessa il 24 maggio 1965 dal Pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Ziantoni Alessandro, iscritta al n. 136
del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione
del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
Ritenuto che nel corso dei sopra indicati procedimenti penali è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
392, primo comma, del Codice di procedura penale in relazione agli
artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice per violazione
dell’art. 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata, secondo
l’interpretazione datane dalla Corte di cassazione, escluderebbe
l’applicabilità all’istruttoria sommaria delle norme sull’intervento
della difesa nell’istruttoria formale;
che il Tribunale di Sondrio ed il Pretore di Milano hanno ritenuto
la non manifesta infondatezza della questione e la rilevanza della
stessa ai fini del giudizio, ed hanno disposto la sospensione dei
procedimenti e la rimessione degli atti a questa Corte;
che le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del
17 luglio 1965;
che nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 52 del 16
giugno 1965, ha già dichiarato, in riferimento all’art. 24 della
Costituzione, l’illegittimità dell’art. 392, primo comma, del Codice
di procedura penale nella parte in cui, con l’inciso “in quanto sono
applicabili”, rende possibile non applicare all’istruttoria sommaria le
disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice, e
che pertanto la detta norma, ai sensi dell’art. 30, terzo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, non può avere applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione (avvenuta nella Gazzetta
Ufficiale, n. 163 del 3 luglio 1965);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con le ordinanze sopra indicate, ed ordina la
restituzione degli atti relativi agli uffici giudiziari rispettivamente
competenti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.