Ordinanza N. 82 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
02/07/1968
Data deposito/pubblicazione
02/07/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/07/1968
ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof.
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI, Giudici,
impugnati con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,
notificato il 5 giugno 1968, depositato in cancelleria il 17 successivo
ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1968, per conflitto di
attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito delle
deliberazioni dell’E.R.A.S. (ora E.S.A.) 9 agosto 1967, n. 919, e 10
agosto 1967, n. 920, rispettivamente di approvazione del regolamento
organico per il personale impiegatizio e per il personale operaio,
della deliberazione 3 aprile 1968, n. 141, con la quale l’Ente ha
ritenuto di prendere atto della esecutività dei regolamenti organici
anche in mancanza dell’approvazione da parte dell’Assessorato regionale
dell’agricoltura e delle foreste e degli atti successivi, nonché del
comportamento dello stesso Assessorato, in ordine all’approvazione
delle delibere predette.
Udita nella camera di consiglio del 2 luglio 1968 la relazione del
Giudice Angelo De Marco;
Uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l’avv. Giuseppe
Guarino, per la Regione siciliana;
Ritenuto che, col ricorso notificato il 5 giugno 1968 indicato in
epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso, come per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti delle deliberazioni
dell’E.S.A. 9 agosto 1967, n. 919, e 10 agosto 1967, n. 920,
rispettivamente, di approvazione del regolamento organico per il
personale impiegatizio e per il personale operaio, della deliberazione
3 aprile 1968, n. 141, con la quale l’Ente ha ritenuto di prendere atto
della esecutività dei regolamenti organici anche in mancanza
dell’approvazione da parte dell’Assessorato regionale dell’agricoltura
e delle foreste e degli atti successivi, nonché del comportamento
dello stesso Assessorato, in ordine all’esercizio del controllo sulle
delibere anzidette;
che con lo stesso ricorso è stata richiesta la sospensione
dell’esecuzione delle anzidette deliberazioni dell’E.S.A.;
Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della
definizione della causa, venga disposta la sospensione dell’esecuzione
dei provvedimenti per i quali essa è stata richiesta;
Visti l’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l’art. 28
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, in
accoglimento dell’istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con il ricorso notificato in data 5 giugno 1968 indicato in
epigrafe, ordina la sospensione dell’esecuzione delle impugnate
deliberazioni dell’E.S.A. sopra indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI – ANTONIO MANCA –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI.