Ordinanza N. 82 del 1978
Corte Costituzionale
Data generale
13/10/1978
Data deposito/pubblicazione
13/10/1978
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/10/1978
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Giudici,
referendum abrogativo del titolo III della legge provinciale 30
dicembre 1972, n. 31 (modificata dalla L.P. 23 ottobre 1974, n. 33),
della Provincia autonoma di Trento nei confronti della Regione
Trentino-Alto Adige, pervenuto in cancelleria il 29 settembre 1978 ed
iscritto al n. 13 del registro ammissibilità ricorsi, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito dell’emanazione della legge della Regione
Trentino-Alto Adige n. 18 del 26 settembre 1978.
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1978 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il ricorso esordisce richiamando espressamente l’art.
37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (relativo ai conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato), nonché gli artt. 26 e 28 delle
“Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”;
che il promotore ricorrente, dopo aver assunto di rappresentare – con
riferimento all’argomentazione svolta da questa Corte, nell’ordinanza
n. 17 del presente anno – la frazione del corpo elettorale trentino che
ha chiesto il referendum per l’abrogazione del titolo III della legge
30 dicembre 1972, n. 31, della Provincia di Trento (modificata dalla
legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 33), considera l’istituto del
referendum abrogativo, in tutte le sue possibili manifestazioni, come
espressione di un “potere vero e proprio dello Stato” ed anzi del
“potere fondamentale dello Stato” stesso, rispetto al quale il potere
legislativo non dovrebbe operare alcuna “indebita intromissione ed
interferenza”; che tale sarebbe invece il caso della legge 26 settembre
1978, n. 18, della Regione Trentino-Alto Adige, la quale non si limita
a disciplinare lo svolgimento dei futuri referendum, ma rinvia
senz’altro – con la disposizione transitoria dell’art. 3 – al prossimo
anno, “in una domenica compresa tra il 1 marzo ed il 30 aprile”, il
referendum abrogativo in questione, già indetto per il giorno 22
ottobre 1978; che pertanto il promotore ha proposto ricorso per
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Trentino-Alto
Adige, sollevando contestualmente questione di legittimità
costituzionale della legge regionale n. 18 del 1978, per contrasto con
gli artt. 1, 75 e 123 della Costituzione, e chiedendo l’immediata
sospensione dell’esecuzione della legge impugnata (in virtù degli
artt. 40 della legge n. 87 del 1953 e 28 delle “Norme integrative” del
16 marzo 1956, che il ricorrente considera applicabili anche al caso in
esame), così da consentire che il referendum si effettui nella data
inizialmente prevista; che la Corte è stata quindi convocata, a norma
dell’art. 37, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, per deliberare
senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il
conflitto sorga “tra organi competenti a dichiarare definitivamente la
volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera
di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”.
Considerato che non sussistono i requisiti di ordine soggettivo
prescritti – in base all’art. 134 Cost. – dal primo comma dell’art. 37
della legge n. 87 del 1953: sia perché il promotore ed i firmatari di
una richiesta di referendum per l’abrogazione d’una legge provinciale
non sono equiparabili agli organi statali ” competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartengono” e nemmeno
esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite a poteri dello
Stato-apparato (secondo la motivazione addotta dalla Corte nella
sentenza n. 69 di quest’anno), ma debbono invece venire assimilati ai
poteri di istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti
territoriali interessati; sia perché la Regione Trentino-Alto Adige,
nei confronti della quale è stato proposto il ricorso, non ha
legittimazione passiva se non negli specifici conflitti tra lo Stato e
le Regioni (e tra le Regioni stesse), instaurabili dal solo Presidente
del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro che ne sia delegato (o
dal Presidente della Giunta regionale), senza che sia dato inserirla e
confonderla – come vorrebbe il ricorrente – nell’ambito di un comune ed
indifferenziato potere legislativo ordinario, rispetto al quale i
proponenti di qualsiasi referendum abrogativo si porrebbero come
“contropotere”.
Che pertanto la questione in esame non è configurabile come
conflitto “tra i poteri dello Stato” e non rientra comunque – così
come è stata proposta – nella giurisdizione spettante a questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione,
proposto dall’avv. Mario Fedrizzi, quale promotore del referendum per
l’abrogazione del titolo III della legge della Provincia di Trento 30
dicembre 1972, n. 31 (modificata dalla l. prov. 23 ottobre 1974, n.
33), nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1978.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere