Ordinanza N. 83 del 1977
Corte Costituzionale
Data generale
12/05/1977
Data deposito/pubblicazione
12/05/1977
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/05/1977
OGGIONI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO
AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof.
GUGLIELMO ROEHERSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,
legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa della fauna e
regolamentazione dell’attività venatoria), promosso con ordinanza
emessa il 14 luglio 1975 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale
a carico di Mauro Orzalesi ed altro, iscritta al n. 489 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 313 del 26 novembre 1975.
Udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore
Nicola Reale.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 luglio 1975 nel corso di
procedimento penale a carico di Orzalesi Mauro e altro (imputati delle
contravvenzioni previste dagli artt. 14, n. 1, 38 e 43 del t.u. delle
leggi sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, entrambe
punite esclusivamente con la pena dell’ammenda), il tribunale di Pisa
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 55
della legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente ad oggetto la
difesa della fauna e la regolamentazione dell’attività venatoria;
che detta legge, dopo aver in molte sue disposizioni dichiarato
passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u. sulla
caccia prevede come reati e, in conseguenza, colpisce con sanzioni di
carattere penale, dispone nel suddetto art. 55 che “cessano di avere
applicazione tutte le norme di legge statali ad eccezione di quelle
richiamate dalla presente legge”;
che quest’ultima norma, secondo il pretore, sarebbe viziata di
illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, comma
secondo, e 117 della Costituzione.
Considerato che, nel corso del presente giudizio, è entrata in
vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio
delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l’ammenda), ai
sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzioni
amministrative pecuniarie tutte le violazioni per le quali è comminata
la pena dell’ammenda, salve le eccezioni di cui agli artt. 10 e 14 fra
le quali non rientrano quelle previste dal t.u. delle leggi sulla
caccia e, in particolare, le violazioni il cui accertamento è devoluto
al giudice a quo;
che, pertanto, è il caso di rimettere gli atti al detto giudice
per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua
dello jus superveniens.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
LEONETTO AMADEI – GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA – GUIDO ASTUTI –
ANTONINO DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere