Ordinanza N. 83 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
18/03/1999
Data deposito/pubblicazione
18/03/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/03/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di
procedura penale in tema di valutazione delle prove), promosso con
ordinanza emessa il 20 ottobre 1997 dal Tribunale di Firenze,
iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale,
dell’anno 1998.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267
(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema
di valutazione delle prove);
che la questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata nel corso di un dibattimento nel quale, al momento
dell’entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, non era stata
ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese da due imputati
contumaci;
che la norma impugnata è censurata nella parte in cui non
consente al giudice del dibattimento di citare, su richiesta delle
parti, l’imputato rimasto contumace anche nell’ipotesi in cui al
momento dell’entrata in vigore della legge non era stata ancora
disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza;
che secondo il rimettente la norma impugnata contrasta con l’art.
3 della Costituzione perché determina una irragionevole disparità
di trattamento tra imputati, consentendo o escludendo la citazione
dei soggetti indicati nell’art. 513 cod. proc. pen. in ragione del
mero dato occasionale che al momento dell’entrata in vigore della
legge fosse stata disposta la lettura dei verbali delle
dichiarazioni;
che la disciplina transitoria introdotta dall’art. 6 della legge
n. 267 del 1997 violerebbe altresì l’art. 112 della Costituzione in
quanto – ove non sia più possibile per l’avanzato stato del
procedimento disporre l’incidente probatorio ai sensi del comma 1
dell’art. 6 della legge citata – comporta la vanificazione di
elementi di prova legittimamente raccolti, così sacrificando il
principio dell’obbligatorietà dell’azione penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, riportandosi integralmente, stante l’analogia delle questioni,
al contenuto dell’atto di intervento relativo ai giudizi di
costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787
del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.
Considerato che il rimettente lamenta la mancata estensione della
disciplina contenuta nei commi 2 e 5 dell’art. 6 della legge 7 agosto
1997, n. 267, alle ipotesi in cui al momento dell’entrata in vigore
della legge non sia stata data ancora lettura delle dichiarazioni
rese dall’imputato contumace;
che in sostanza le censure sono riconducibili alla denuncia, per
violazione degli artt. 3 e 112 Cost., dell’art. 6 della legge n. 267
del 1997, che subordina la valutazione probatoria delle dichiarazioni
acquisite a norma dell’art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un
nuovo criterio di giudizio, ovvero ne sottopone l’utilizzazione alle
nuove regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al dato
meramente occasionale che al momento dell’entrata in vigore della
legge le dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura;
che, successivamente alla emissione dell’ordinanza, questa Corte,
con sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione degli atti
relativi a questioni che avevano impugnato la medesima normativa, ha
affermato che doveva essere valutato dai giudici a quibus se le
questioni potessero considerarsi superate a seguito della modifica
della disciplina a regime, “che ora permette di recuperare mediante
il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle
dichiarazioni rese in precedenza”;
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente
affinché verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile
a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia
tuttora rilevante.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola