Ordinanza N. 84 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1965
Data deposito/pubblicazione
06/12/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/12/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 novembre 1964,
recante “Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1
agosto 1953, n. 43, e 31 marzo 1959, n. 10, e disposizioni relative
alle scuole e agli istituti di istruzione artistica e tecnica”,
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 14 novembre 1964, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 14 del
Registro ricorsi 1964.
Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;
udita nell’udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Commissario dello Stato.
Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario
dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata
dall’Assemblea regionale nella seduta del 6 novembre 1964, recante
“Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1 agosto 1953,
n. 43, e 31 marzo 1959, n. 10, e disposizioni relative alle scuole e
agli istituti di istruzione artistica e tecnica”;
che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio
l’Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato una memoria il 4
marzo 1965;
che ha resistito al ricorso la Regione siciliana in persona del suo
Presidente, col patrocinio dell’avv. Giuseppe Guarino, il quale ha
depositato in cancelleria le deduzioni il 9 dicembre 1964 e una memoria
il 25 marzo 1965;
che il Commissario dello Stato ha rinunciato al ricorso con atto
depositato il 5 maggio 1965;
che la Regione siciliana ha accettato la rinuncia, con
dichiarazione del suo Presidente in calce alla rinuncia stessa;
Considerato che, conseguentemente, il processo è da ritenere
estinto;
Visto l’art. 25 della Norme integrative per i giudizi avanti la
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.