Ordinanza N. 84 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
03/06/1970
Data deposito/pubblicazione
03/06/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/05/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZI – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, promosso con ordinanza emessa l’11
marzo 1969 dal giudice istruttore presso il tribunale di Palermo nel
procedimento penale a carico di Barone Antonino ed altri, iscritta al
n. 461 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
Ritenuto che l’ordinanza è stata regolarmente notificata alle
parti private, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Presidente della Regione siciliana, nonché comunicata
ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che non vi è stata costituzione di parti innanzi a questa Corte;
che con la indicata ordinanza è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana,
contenenti norme sui giudizi penali di competenza dell’Alta Corte per
la Regione siciliana, in relazione alle disposizioni di cui agli artt.
3, 28, 102 e 134 della Costituzione;
Considerato che questa Corte con la sentenza 15-22 gennaio 1970, n.
6, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle stesse
norme;
che, in simili casi secondo la giurisprudenza costante, la
questione sottoposta alla Corte deve essere dichiarata manifestamente
infondata, avendo le norme dichiarate costituzionalmente illegittime
cessato di avere efficacia;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.87,
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana,
sollevata dall’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.