Ordinanza N. 84 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
26/04/1971
Data deposito/pubblicazione
26/04/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/04/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
della legge 20 marzo 1968, n. 304 (modifica degli artt. 64 e 65 del
regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle
strade ferrate, approvato con r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687), promosso
con ordinanza emessa il 31 ottobre 1969 dal pretore di Recanati nel
procedimento penale a carico di Fulgenzi David, iscritta al n. 455 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che il pretore di Recanati, con ordinanza 31 ottobre 1969,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo
unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, “in quanto commina una
sanzione penale ai contravventori a precetti (divieti) non contenuti
né risultanti da una legge formale ma da un regolamento amministrativo
di polizia giudiziaria (ferroviaria)”, con pretesa violazione, perciò,
dell’art. 25, secondo comma, della Costituzione (riserva di legge in
materia penale);
che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato che la legge impugnata, comminando sanzioni penali per
la violazione di norme previgenti del suddetto regolamento di polizia
ferroviaria (r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687) specificamente indicate,
ne ha recepito in sé il contenuto precettivo, che pertanto fa parte di
essa, ed è quindi senz’altro da escludere la violazione della riserva
di legge.
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 20 marzo
1968, n. 304 (modifica degli artt. 64 e 65 del regolamento di polizia,
sicurezza e regolarità dell’esercizio delle strade ferrate, approvato
con r.d. 31 ottobre 1873, n. i 687), proposta dall’ordinanza in
epigrafe in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI.