Ordinanza N. 84 del 1978
Corte Costituzionale
Data generale
21/12/1978
Data deposito/pubblicazione
21/12/1978
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/12/1978
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
poteri dello Stato, sollevato dal pretore di Prato, con ordinanza 7
aprile 1976, nei confronti del Ministro dell’Interno, relativo agli
artt. 179 – 181 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, iscritto al n. 21 del
registro conflitti 1976.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il pretore di Prato, con ordinanza depositata il 7
aprile 1976, ha sollevato un conflitto negativo di attribuzione nei
confronti della pubblica amministrazione, in persona del Ministro
dell’Interno, rifiutandosi di procedere alla verificazione dei registri
dello stato civile, imposta al pretore dagli artt. 179 – 181 del r.d. 9
luglio 1939, n. 1238, e chiedendo che la Corte dichiari d’ufficio
l’illegittimità costituzionale delle norme stesse, per contrasto con
gli artt. 101, 102 e 104 Cost.;
che l’ordinanza assume da un lato, in base agli artt. 101 e
seguenti della Costituzione, la spettanza all’ordine giudiziario
dell’intera funzione giurisdizionale e, d’altro lato, il divieto di
attribuire ai giudici ordinari compiti estranei alla giurisdizione, che
li distoglierebbero dalle loro attività istituzionali e potrebbero
incidere sulla loro stessa indipendenza;
che per il ricorrente la verificazione dei registri dello stato
civile ricadrebbe pertanto fra i compiti propri della pubblica
amministrazione, e più precisamente del Ministro dell’Interno, quale
organo cui spetterebbe di manifestare in tal campo la definitiva
volontà del potere esecutivo, se non si frapponessero –
illegittimamente – gli artt. 179 – 181 del r.d. 9 luglio 1939, n.
1238;
che la Corte è stata quindi convocata, a norma dell’art. 37, terzo
comma, della legge n. 87 del 1953, per deliberare senza contraddittorio
se il ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il conflitto sorga “tra
organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere
cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni
determinata per i vari poteri da norme costituzionali”.
Considerato che nel caso in esame non sussiste una situazione di
conflitto, sia pure negativo, in atto fra due poteri dello Stato:
poiché quello sollevato dal pretore di Prato è un conflitto
ipotetico, che il ricorrente vorrebbe proporre senza che siano sorte in
concreto contestazioni relative alla “delimitazione della sfera di
attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”,
per risolvere le quali si renda necessario affrontare pregiudizialmente
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 179 – 181 del
vigente ordinamento dello stato civile;
che tali considerazioni assorbono altri profili, pure attinenti
all’ammissibilità: quali la pertinenza del preteso conflitto ad
attribuzioni costituzionalmente definite e garantite, di cui questa
Corte sia competente a dichiarare la spettanza, la legittimazione
attiva di un giudice nell’esercizio di una funzione che il ricorso
definisce “meramente amministrativa”, la stessa legittimazione passiva
del Ministro dell’Interno.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione,
proposto dal pretore di Prato con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1978.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
MICHELE ROSSANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere