Ordinanza N. 84 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
02/04/1986
Data deposito/pubblicazione
02/04/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/03/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof.
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
22 luglio 1975, n. 382 (“Norme sull’ordinamento regionale e sulla
organizzazione della pubblica amministrazione”) promosso con ordinanza
emessa il 27 gennaio 1983 dal T.A.R. per l’Emilia-Romagna sul ricorso
proposto dal Consorzio Agrario Provinciale di Ravenna contro il Comune
di Cervia iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis dell’anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
ritenuto che con ordinanza 27 gennaio 1983 il T.A.R. per
l’Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (“Norme sull’ordinamento
regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”),
sotto il profilo che esso, attribuendo il controllo sulle deliberazioni
delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali, nelle materie ad
essi delegate dalle Regioni, ai Comitati Regionali di controllo,
violerebbe l’art. 125 Cost. a norma del quale detto controllo dovrebbe
essere attribuito ad un organo dello Stato, trattandosi di atti di
competenza regionale, ancorché delegati ad altri enti;
considerato che identica questione è stata già dichiarata non
fondata con la sentenza n. 355 del 1985 e non sono stati dedotti motivi
nuovi che possano indurre ad una diversa valutazione della questione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (“Norme
sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica
amministrazione”) sollevata con l’ordinanza indicata in epigrafe, dal
T.A.R. per l’Emilia- Romagna, in riferimento all’art. 125 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO – GABRIELE
PESCATORE – UGO SPAGNOLI – FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere