Ordinanza N. 84 del 2005
Corte Costituzionale
Data generale
02/03/2005
Data deposito/pubblicazione
02/03/2005
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/02/2005
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato, su eccezione delle parti, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti);
che il rimettente, rilevato che «è già stata sollevata analoga questione da questo ufficio» con ordinanza del 9 dicembre 2003, alla quale «si rimette», ha disposto la sospensione del procedimento e ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Considerato che l’ordinanza non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, peraltro neppure esattamente identificata nei suoi requisiti minimi, in quanto il rimettente si limita a richiamare integralmente le motivazioni contenute in una precedente ordinanza dello stesso Tribunale;
che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale questioni motivate solo per relationem, in quanto il rimettente deve rendere esplicite le ragioni per cui ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze, sia pure emesse dallo stesso giudice, tanto più se in altri procedimenti (v., tra le tante, sentenze n. 242 del 1999 e n. 79 del 1996, ordinanze n. 498 del 2002 e n. 232 del 2000);
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), sollevata dal Tribunale di Torre Annunziata con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA