Ordinanza N. 85 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
12/11/1964
Data deposito/pubblicazione
12/11/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/10/1964
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
comma, del T. U. delle leggi per la elezione dei Consigli comunali
nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della
Regione 20 agosto 1960, n. 3, e dell’art. 102, ultimo comma, del T. U.
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa il 23
gennaio 1964 dal Pretore di Mineo nel procedimento penale a carico di
Cantone Gioacchino ed altri, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze
1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91
dell’11 aprile 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
n. 15 del 28 marzo 1964.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione
del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che con ordinanza del 23 gennaio 1964 il Pretore di Mineo,
in accoglimento dell’istanza presentata dalla difesa degli imputati, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme
contenute nell’art. 79, ultimo comma, del T. U. delle leggi per la
elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con
D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, in relazione all’art. 102, ultimo
comma, del T. U. delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni locali, approvato con D. P. R. 16 maggio
1960, n. 570, perché tali norme, escludendo l’applicabilità ai reati
elettorali delle disposizioni relative alla sospensione condizionale
della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale, sarebbero in contrasto con la norma del terzo
comma dell’art. 27 della Costituzione, la quale dispone che le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato;
che davanti alla Corte è intervenuto il Presidente della Regione
siciliana, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 16 marzo 1964, concludendo perché la Corte
dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 102 del T. U. 16 maggio 1960, n. 570, e l’inammissibilità
della questione sollevata nei confronti dell’art. 79, ultimo comma, del
T. U. della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3;
Considerato che con sentenza n. 51 del 5 giugno 1962, la Corte
costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 60 del citato testo unico della Regione
siciliana, perché il testo unico che quella norma contiene non è un
atto avente forza di legge;
che tale decisione è stata ribadita con ordinanza 4 febbraio 1964,
n. 8;
che, per conseguenza, pure inammissibile deve essere dichiarata la
questione di costituzionalità dell’art. 79 che fa parte del medesimo
testo unico;
che con sentenza n. 48 del 29 maggio 1962 la Corte costituzionale
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 102, ultimo comma, del T. U. 16 maggio 1960, n. 570, in
riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione;
che i motivi esposti nell’ordinanza non sono diversi nella sostanza
da quelli già esaminati dalla Corte nel precedente giudizio e non
possono perciò indurre a una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 79, ultimo comma, del T. U. delle leggi per la elezione dei
consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D. P. Reg. 20
agosto 1960, n. 3,
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 102, ultimo comma, del T. U. delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento
all’art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO