Ordinanza N. 85 del 1966
Corte Costituzionale
Data generale
02/07/1966
Data deposito/pubblicazione
02/07/1966
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/06/1966
NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI –
Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 12 ottobre 1965 dal Pretore di Ronciglione
nel procedimento penale a carico di Giardi Clemente ed altri ed il 21
settembre 1965 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a
carico di Bonomi Alfeno, iscritte ai nn. 204 e 211 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 309 dell’11 dicembre 1965;
2) ordinanza emessa il 12 novembre 1965 dal Pretore di Caltagirone
nel procedimento penale a carico di Ventimiglia Michele, iscritta al n.
215 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965;
3) ordinanze emesse il 9 novembre 1965 dal Tribunale di Ferrara nei
procedimenti penali a carico di Sabbadin Otello e Aveta Giuseppe,
iscritte ai nn. 218 e 219 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1966;
4) ordinanze emesse il 26 ottobre ed il 16 novembre 1965 dal
Tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico di Fabbri Giorgio
e Tomaini Maria, iscritte ai nn. 225 e 226 del Registro ordinanze 1965
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29
gennaio 1966;
5) ordinanze emesse il 20 novembre 1965 dal Pretore di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Valieri Fabrizio ed il 16 e 23 novembre
1965 dal Tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico di
Ferraresi Alfonso, Benati Abramo, Zannini Franco e Manfrini Antonio,
iscritte rispettivamente al n. 228 del Registro ordinanze 1965 e ai nn.
2, 3, 4 e 5 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1966;
6) ordinanze emesse il 7 e 21 dicembre 1965 dal Tribunale di
Ferrara nei procedimenti penali a carico di Innocenti Egisto, Grossi
Enzo, Anguillari Antonio, Buzzacchi Zeno e Mattarelli Paolo ed il 17
dicembre 1965 dal Pretore di Castelfranco Veneto nel procedimento
penale a carico di Serafin Benedetto ed altro, iscritte ai nn. 12, 13,
14, 15, 16 e 24 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.
Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1966 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
Ritenuto in fatto che, con le ordinanze indicate nell’epigrafe, è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 398
del Codice di procedura penale, nella parte in cui consente che nei
procedimenti pretorili l’imputato venga tratto a giudizio, senza che lo
stesso sia stato interrogato in istruttoria, ovvero senza che il fatto
sia stato enunciato in un mandato di cattura, di comparizione o di
accompagnamento rimasto senza effetto;
che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parte;
Considerato che, con sentenza n. 33 del 20 aprile 1966, questa
Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 398 del Codice di
procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del
Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l’interrogatorio
dell’imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione;
che, pertanto tale disposizione ha cessato di avere efficacia e non
può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
detta sentenza (artt. 136, primo comma, della Costituzione e 30, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87
del 1953 e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause indicate nell’epigrafe,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 398 del Codice di procedura penale nella parte
in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la
contestazione del fatto e l’interrogatorio dell’imputato, qualora si
proceda al compimento di atti di istruzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI – NICOLA JAEGER –
GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.