Ordinanza N. 85 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
03/07/1967
Data deposito/pubblicazione
03/07/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/06/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. BIAGIO PETROCELLI –
Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI,
Giudici,
1965, n. 162, concernente “Norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti”, promosso con
ordinanza emessa il 7 dicembre 1966 dal pretore di Fermo nel
procedimento penale a carico di Savini Domenico, iscritta al n. 15 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967;
Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con l’ordinanza sopra indicata è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965,
n. 162, in riferimento all’art. 76 della Costituzione in quanto,
essendo la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1964, entrata in vigore il 12
novembre 1964, il termine di tre mesi, prefissato per l’esercizio della
delega, sarebbe scaduto nel giorno 11 febbraio 1965, mentre la legge
delegata è stata emanata il successivo giorno 12;
che l’ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata
ritualmente, ma nessuno si è costituito in questa sede;
Considerato che con diverse sentenze (numeri 13, 32 e 33 del 1967)
questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta e che non
sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a modificare
le precedenti decisioni;
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l’ordinanza indicata in epigrafe ed ordina
la restituzione degli atti al pretore di Fermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – BIAGIO PETROCELLI –
ANTONIO MANCA – ALDO SANDULLI –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
– LUIGI OGGIONI.