Ordinanza N. 85 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
03/06/1970
Data deposito/pubblicazione
03/06/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/05/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica approvato
con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, promosso con ordinanza
emessa il 18 novembre 1969 dal pretore di Nocera Inferiore nel
procedimento civile vertente tra Tortora Carlo e l’Istituto autonomo
per le case popolari di Salerno, iscritta al n. 3 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37 dell’11 febbraio 1970;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti;
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del testo
unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, approvato
con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in riferimento agli artt. 3, comma
primo, e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita nel presente giudizio;
Considerato che con sentenza n. 159 del 22 dicembre 1969 questa
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi terzo e
settimo dell’art. 32 del citato testo unico, limitatamente alle parti
in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l’opposizione al
decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall’art.
641 del codice di procedura civile per l’ordinario procedimento
ingiuntivo;
che nell’ordinanza ora in esame non sussistono nuovi e diversi
motivi che valgano a giustificare una totale o più ampia dichiarazione
d’incostituzionalità della disposizione impugnata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 32 del testo unico delle disposizioni
sull’edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, sollevata dal pretore di Nocera Inferiore, con
l’ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, comma
secondo, e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI.