Ordinanza N. 85 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
26/04/1971
Data deposito/pubblicazione
26/04/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/04/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ultima parte, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 marzo 1969 dal tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Trecci Corrado, iscritta al n. 292 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;
2) ordinanza emessa il 6 agosto 1969 dal tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di Siracusa Giuseppe, iscritta al n. 402
del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 marzo 1971 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio’ dei ministri.
Ritenuto che nel corso del giudizio penale a carico di Trecci
Corrado, imputato di tentata rapina e lesioni aggravate in danno di
Canu Maria ed inoltre della contravvenzione all’art. 708 del codice
penale, il tribunale di Torino, con ordinanza 31 marzo 1969, ha
sollevato la questione di legittimità, in riferimento all’art. 24
della Costituzione, dell’art. 175, ultima parte, del codice di
procedura penale, rilevando che alla persona offesa dal reato, assente
dal territorio dello Stato, come accertato dall’ufficiale giudiziario
in base a risultanze anagrafiche, non era stata, per il solo fatto di
tale assenza, notificata la citazione per il giudizio;
che alla stessa persona offesa non era stata data,
conseguentemente, la possibilità di avere conoscenza della fissazione
dell’udienza dibattimentale, nella quale avrebbe potuto esercitare il
diritto di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni;
che nel corso di altro processo penale, con riguardo ad analoga
situazione di fatto, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 175, ultima parte, del codice di procedura penale è stata
sollevata anche dal tribunale di Genova, con ordinanza 6 agosto 1969,
sia in riferimento alla garanzia della difesa della persona offesa dal
reato, in quanto l’omissione della notifica della citazione all’estero
possa precludere l’esercizio della facoltà di costituzione di parte
civile nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia in
riferimento alla garanzia di difesa dell’imputato, in quanto questi
può subire pregiudizio dalla assenza, per difetto di citazione, della
parte lesa, con la conseguenza che delle deposizioni da questa rese nel
corso della istruttoria o davanti alla polizia giudiziari a, è data
lettura in dibattimento, senza possibilità di contestazioni;
che in entrambi i giudizi, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto
che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che, successivamente alla pronunzia delle ordinanze di
cui sopra, è entrata in vigore la legge 5 dicembre 1969, n. 932, la
quale con l’art. 8, modificando l’art. 304 del codice di procedura
penale, ha prescritto l’avviso di procedimento a coloro che vi possono
avere interesse come parti private;
che spetta ai giudici del merito considerare se e quali effetti la
detta legge possa svolgere nei procedimenti di loro competenza e nei
confronti delle persone offese dal reato, che peraltro risultano
dimoranti nel territorio di Stati con i quali vigono convenzioni di
assistenza giudiziaria;
che occorre disporre la restituzione degli atti ai giudici medesimi
per un nuovo esame della rilevanza delle questioni da essi prospettate.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti rispettivamente ai tribunali di
Torino e di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI.