Ordinanza N. 86 del 1966
Corte Costituzionale
Data generale
02/07/1966
Data deposito/pubblicazione
02/07/1966
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/06/1966
NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI –
Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
1960, n. 1011, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1965 dal
Pretore di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Marchesi
Luigi, iscritta al n. 10 del Registro delle ordinanze 1966 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.
Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1966 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che con l’ordinanza del Pretore di Catanzaro emessa il 10
novembre 1965 nel procedimento penale a carico di Marchesi Luigi è
stata proposta questione di legittimità costituzionale dell’articolo
unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, nella parte con cui rende
obbligatorio, con efficacia erga omnes, l’art. 10 dell’accordo
confederale del 18 ottobre 1950, sui licenziamenti individuali, in
relazione all’art. 24 della Costituzione (in quanto riduce la tutela
giurisdizionale dei diritti) ed agli artt. 76 e 77 della Costituzione,
per eccesso della delega, conferita al Governo dall’art. 1 della legge
14 luglio 1959, n. 741;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 50 del 1966 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega
dell’articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, che ha
recepito l’accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui
licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese
industriali per la parte dell’art. 10 di quest’ultimo che disciplina
l’intervento di conciliazione delle contrapposte organizzazioni di
categorie;
che, per effetto di tale sentenza, la norma denunciata ha cessato
di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima
(articolo 136 della Costituzione; art. 30, comma terzo, della legge 11
marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
avanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011,
nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 10
dell’accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti
individuali, promossa con ordinanza 10 novembre 1965 dal Pretore di
Catanzaro.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI – NICOLA JAEGER –
GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.