Ordinanza N. 86 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
03/07/1967
Data deposito/pubblicazione
03/07/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/06/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ-
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana,
e dell’art. 1, lett. b, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva
ed il reclutamento obbligatorio nell’esercito, nella marina e
nell’aeronautica, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1966 dal
Tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a
carico di Ferronato Giovanni Battista, iscritta al n. 16 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51 del 25 febbraio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli.
Ritenuto che l’ordinanza è stata regolarmente notificata
all’imputato, al Pubblico Ministero ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri, comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei
Deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che nessuno si è costituito innanzi a questa Corte;
che con l’indicata ordinanza è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale, in relazione all’art. 52 della
Costituzione, dell’art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, sulla cittadinanza italiana, nel quale è stabilito che la
perdita della cittadinanza italiana, nei casi previsti dall’articolo
medesimo, non esime dagli obblighi del servizio militare, e dell’art.
1, lett. b, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il
reclutamento obbligatorio nell’esercizio, nella marina e
nell’aeronautica, il quale ribadisce il medesimo precetto;
Considerato che, con sentenza 12-24 aprile 1967 n. 53, questa
Corte ha già esaminato la questione e l’ha dichiarata non fondata;
che non si ravvisa, né è stata prospettata, ragione alcuna, la
quale non abbia formato già oggetto di esame nella predetta decisione,
o possa indurre comunque a discostarsi da questa;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata con l’ordinanza in epigrafe indicata ed
ordina il rinvio degli atti al Tribunale militare territoriale di
Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.