Ordinanza N. 87 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
12/11/1964
Data deposito/pubblicazione
12/11/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/10/1964
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di
affitto di fondi rustici, promosso con ordinanza emessa l’8 aprile 1964
dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Lucera nel
procedimento civile vertente tra Di Natale Giovanni, Umberto ed
Ermelindo e la Fondazione Vincenzo Zaccagnino da S. Nicandro Garganico,
iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione
del Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che nel procedimento civile per perequazione di un canone
d’affitto di fondo rustico tra Giovanni, Umberto ed Ermelindo Di
Natale, affittuari, e la Fondazione Vincenzo Zaccagnino da S. Nicandro
Garganico, locatrice, la Sezione specializzata agraria del Tribunale di
Lucera, su eccezione della convenuta, ha sollevato, con ordinanza
dell’8 aprile 1964, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 16 della legge 12 giugno 1962, n. 567, in relazione agli
artt. 41 e 42 della Costituzione;
che il Tribunale ha ritenuto, oltre che indispensabile per la
decisione della causa, non manifestamente infondata la questione,
osservando che la determinazione dei canoni di affitto di fondi rustici
anche per i contratti in corso, demandata dalle impugnate disposizioni
a Commissioni tecniche provinciali, si risolve in una limitazione
dell’autonomia negoziale delle parti ad opera di organi amministrativi;
e non poggia su alcun criterio obiettivo, atto a garantire, col
rispetto della libera iniziativa dei singoli, la omogeneità della
estimazione dei vari elementi di giudizio in relazione ad ogni singolo
contratto. Siffatta limitazione non appare giustificata al Tribunale,
neppure alla stregua del principio, da questa Corte altre volte
enunciato, che ammette la possibilità di imporre restrizioni
all’autonomia contrattuale privata, al fine di armonizzare il godimento
della proprietà e la libertà di iniziativa economica dei privati con
le esigenze di utilità sociale, in quanto tale principio non pare
possa essere esteso sino a consentire, in ogni caso, la sostituzione o
la imposizione ope legis della misura del canone d’affitto e cioè
della clausola più importante del contratto;
che nessuna delle parti si è costituita;
Considerato che con la sentenza n. 40 del corrente anno questa
Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in ordine alla legge 12
giugno 1962, n. 567, dichiarando infondate le questioni di legittimità
costituzionale sollevate in ordine ad essa;
che la sentenza n. 40, la quale si occupò diffusamente dell’art. 1
della legge, non ebbe a occuparsi anche dell’art. 16 (impugnato in
questa sede unitamente all’art. 1), volto a rendere applicabile la
legge anche ai contratti in corso, ma ebbe nondimeno ad enunciare
espressamente il concetto che le riserve di legge previste dal secondo
comma dell’art. 41 e dal secondo comma dell’art. 42 della Costituzione
“non precludono alla legge la possibilità di deferire, purché con
adeguata specificazione, ad autorità amministrative, particolari
poteri di incidenza nel campo dei diritti economici garantiti dai due
menzionati articoli”, mentre in altre sentenze – come ricorda la stessa
ordinanza di rimessione – la Corte ha espressamente affermato la
compatibilità coi riferiti precetti costituzionali di leggi, le quali,
a fini di utilità sociale, modifichino o tolgano vigore a clausole di
contratti in corso (per es. sentenze nn. 118 del 1957 e 7 del 1962);
che una diversità tra la questione risolta dalla sentenza n. 40
in riferimento all’art. 1 della legge e quella sottoposta ora alla
Corte non può esser vista nel fatto che l’ordinanza di rimessione che
diede origine a quella sentenza invocava soltanto l’art. 41 della
Costituzione, mentre quella del Tribunale di Lucera invoca anche l’art.
42: infatti la sentenza n. 40 fu motivata, come si è già detto, con
riferimento sia alla riserva di legge enunciata nel secondo comma
dell’art. 41, che con riferimento a quella enunciata nel secondo comma
dell’art. 42;
che non sussistono motivi per ritornare sui precedenti orientamenti
della Corte;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità,
sollevata con l’ordinanza trascritta in epigrafe, degli artt. 1 e 16
della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di
affitto di fondi rustici, in riferimento agli artt. 41 e 42 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.