Ordinanza N. 89 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
12/11/1964
Data deposito/pubblicazione
12/11/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
07/11/1964
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 13 aprile
1964 dal Consiglio comunale di Baiso su ricorso di Grasselli Daniele e
Marmiroli Pietro, iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25
luglio 1964.
Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione
del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che, con deliberazione 13 aprile 1964 del Consiglio
comunale di Baiso, si è proposta questione di legittimità
costituzionale dell’art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in
riferimento all’art. 54 della Costituzione;
che non si sono costituite parti private né è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del
1961, seguita da varie ordinanze (da ultimo n. 152 del 1963 e n. 7 del
1964), ha dichiarato non fondata tale questione di legittimità
costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 51 e 113 della
Costituzione;
che l’art. 54 della Costituzione non garantisce né impone lo
svolgimento di funzioni pubbliche a chi ne sia illegittimamente
investito, mentre la norma impugnata non impedisce che tali funzioni,
da parte di chi ne sia comunque investito, siano di fatto adempiute con
disciplina e con onore, come esige il predetto art. 54 della
Costituzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (recante
norme per la composizione e l’elezione degli organi amministrativi
comunali), proposta, in riferimento all’articolo 54 della Costituzione,
con la deliberazione citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1964.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.