Ordinanza N. 89 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
03/07/1967
Data deposito/pubblicazione
03/07/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/06/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ-
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1 febbraio 1967,
recante “Provvedimenti di carattere finanziario per l’anno 1967”,
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana notificato il 9 febbraio 1967, depositato in cancelleria il
18 successivo ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1967.
Visto l’atto di Costituzione della Regione siciliana;
udito nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 il Giudice
relatore Antonio Manca.
Ritenuto che con ricorso 9 febbraio 1967, notificato in pari data
e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18
febbraio successivo, iscritto al n. 4 del Registro ricorsi del 1967, il
Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge
approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1
febbraio 1967, recante “Provvedimenti di carattere finanziario per
l’anno 1967”;
che il Commissario dello Stato chiedeva che fosse dichiarata
l’illegittimità costituzionale della legge predetta per violazione
dell’art. 81, ultimo comma, della Costituzione;
che al detto ricorso resisteva la Regione siciliana, a mezzo del
suo Presidente, difeso dall’avv. Luigi Maniscalco Basile, con deduzioni
6 marzo 1967;
che, con atto depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 14 aprile 1967, il Commissario dello Stato rinunciava
al ricorso e la rinuncia veniva accettata dal Presidente della Regione
siciliana con dichiarazione in calce all’atto predetto;
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve
dichiararsi estinto per avvenuta rinuncia.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.