Ordinanza N. 9 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
14/03/1968
Data deposito/pubblicazione
14/03/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/03/1968
BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO
DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga del
contratti agrari, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527,
promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1967 dal Tribunale di Sciacca
nel procedimento civile in corso tra Li Bassi Giuseppe e Costa
Calogero, iscritta al n. 125 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967;
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione
del Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che con l’ordinanza del Tribunale di Sciacca emessa il 5
maggio 1967 nel procedimento civile in corso tra Li Bassi Giuseppe e
Costa Calogero, è stata proposta questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, lett. b, del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n.
273, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, il quale subordina
al parere dell’Ispettorato compartimentale agrario il rilascio di un
fondo condotto in affitto e soggetto a proroga legale, quando il
proprietario dichiari di voler eseguire opere di trasformazione
agraria, per violazione degli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione,
con la sentenza n. 147 del 12 dicembre 1967, questa Corte ha dichiarato
non fondata la questione suindicata, che era stata prospettata negli
stessi termini anche da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente
decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, lett. b, del D.L.C. P.S. 1 aprile 1947, n.
273, concernente la proroga del contratti agrari, modificato dalla
legge 13 giugno 1961, n. 527, per violazione degli artt. 24, 101 e 102
della Costituzione, promossa con ordinanza 5 maggio 1967 del Tribunale
di Sciacca.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1968.
ALDO SANDULLI – BIAGIO PETROCELLI –
ANTONIO MANCA – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.