Ordinanza N. 9 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
30/01/2002
Data deposito/pubblicazione
30/01/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/01/2002
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro nelle aree protette), promosso
con ordinanza emessa il 22 febbraio 2000 dal Tribunale amministrativo
regionale della Sardegna sui ricorsi riuniti proposti dal comune di
Baunei e altri contro il Ministero dell’ambiente e altri, iscritta al
n. 482 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di costituzione del comune di Baunei e altri nonché
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l’avvocato Gianluigi Falchi per il comune di Baunei e altri
e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
ha sollevato, con ordinanza del 22 febbraio 2000, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in relazione agli artt. 5
e 128 della Costituzione;
che la questione è sorta nel corso di un giudizio sui
ricorsi – proposti dai comuni di Baunei, Orgosolo, Arzana, Villa
Grande Strisaili, Seulo e Gairo contro il Ministero dell’ambiente, la
Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro, il Comitato istituzionale di
coordinamento per il Parco del golfo di Orosei e del Gennargentu e
nei confronti dei comuni i cui territori sono parzialmente inclusi
nella perimetrazione del Parco, del comune di Talana e delle
comunità montane del Nuorese, della Barbagia Mandrolisai,
dell’Ogliastra, del Sarcidano Barbagia di Seulo – per l’annullamento
del d.P.R. 30 marzo 1998 (Istituzione dell’Ente parco nazionale del
golfo di Orosei e del Gennargentu), delle intese di programma tra il
Ministero dell’ambiente e la Regione Sardegna stipulate il
29 dicembre 1995 e il 19 febbraio 1998 e delle determinazioni assunte
dal Comitato istituzionale di coordinamento per il Parco del golfo di
Orosei e del Gennargentu;
che – premette il giudice a quo – il citato d.P.R. del
30 marzo 1998 ha istituito l’Ente parco nazionale del golfo di Orosei
e del Gennargentu in attuazione dell’art. 34 della legge n. 394 del
1991, disponendo l’applicazione, a decorrere dal centottantesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione, di misure di
salvaguardia, indicate nell’allegato A del medesimo decreto;
che il rimettente, dopo aver illustrato i contenuti delle
intese tra il Ministero dell’ambiente e la Regione Sardegna che, ai
sensi dell’art. 34, comma 2, della legge quadro, hanno preceduto
l’istituzione del parco, espone i motivi del ricorso dei comuni, che
lamentano il mancato coinvolgimento degli enti locali nel
procedimento di individuazione e delimitazione del territorio del
parco stesso;
che il rimettente ritiene pregiudiziale, ai fini della
decisione del giudizio a quo, la soluzione della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge n. 394 del 1991
nella parte in cui, ai fini dell’istituzione del Parco nazionale del
golfo di Orosei e del Gennargentu, prevede la stipula di intese tra
lo Stato e la Regione, limitando il coinvolgimento dei comuni
interessati all’espressione di un parere non vincolante, relativo
soltanto alle misure di salvaguardia e non anche alla delimitazione
territoriale del Parco, in quanto la sfera di autonomia assegnata ai
comuni dagli artt. 5 e 128 della Costituzione sarebbe – ad avviso del
Tribunale amministrativo regionale – violata dalla disposizione
impugnata “nella parte in cui non impone specifiche modalità
procedurali di coinvolgimento degli enti locali interessati in ordine
alla delimitazione del parco […] al fine di garantirne una piena e
completa audizione, finalizzata ad una espressione di adesione,
durante la fase endoprocedimentale dell’istituzione del parco e prima
della sua concreta individuazione”;
che nel giudizio così promosso si sono costituiti i comuni
di Baunei, Orgosolo e Seulo, depositando un’ampia memoria nella quale
si ripercorrono le vicende relative all’istituzione del Parco
nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu, si rilevano le
numerose divergenze tra quanto stabilito in una prima intesa del 1992
e i successivi atti del procedimento di istituzione e si propone
un’accurata ricostruzione del quadro normativo e della giurisprudenza
costituzionale in materia di tutela delle aree di interesse
naturalistico;
che, secondo la difesa di parte, nel caso di specie il
meccanismo – previsto dall’art. 34 – dell’intesa Stato-Regione non
rappresenterebbe una sufficiente garanzia del rispetto del principio
di leale cooperazione, mentre la diretta partecipazione degli enti
locali a tale procedimento sarebbe imposta, oltre che dal
“”pluralismo istituzionale riferibile all’art. 9 della Costituzione”,
dal “disegno delle autonomie tracciato dagli artt. 5 e 128 della
Costituzione”, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dal
principio di sussidiarietà, dal quale dovrebbe ricavarsi il
riconoscimento per gli enti locali di “un ruolo attivo anche in sede
di delimitazione provvisoria, adozione delle misure di salvaguardia,
istituzione del Parco […], precisa configurazione dei confini,
preposizione dell’autorità pubblica di gestione”, salvo il potere di
intervento dello Stato in caso di inerzia;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, sostenendo che la questione sarebbe inammissibile sia in
quanto l’ordinanza di rimessione è insufficientemente motivata
riguardo alla rilevanza sia perché essa è formulata in modo
indeterminato e perplesso, prospettando una pluralità di possibili
decisioni di accoglimento di natura additiva;
che l’interveniente – rilevando che i comuni hanno
effettivamente ed a più riprese partecipato al procedimento
istitutivo del Parco, esprimendo pareri sia attraverso i loro sindaci
che con delibere consiliari, dando luogo ad “una lunga e defatigante
serie di incontri e negoziati” nei quali avrebbero fatto valere
“micro-interessi particolari” nell’intento “di trarre qualche
profitto sotto forma di finanziamenti o di attuazione di opere
pubbliche locali” – ritiene la questione comunque infondata perché:
a) nell’ipotesi in cui l’ordinanza solleciti l’obbligo di acquisire
pareri obbligatori ma non vincolanti, gli enti interessati sono stati
già sentiti più volte e hanno già fatto conoscere il loro
orientamento; b) qualora invece il rimettente “intenda la richiesta
di parere come subalterna implorazione di un “consenso “, ciò “in
pratica impedirebbe l’istituzione di ogni parco o – in alternativa –
la renderebbe oltremodo costosa”; c) l’invocazione dell’art. 128
della Costituzione quale parametro di cui si assume la violazione
“racchiude una palese petizione di principio”, posto che tale
disposizione rinvia, per la determinazione delle condizioni
dell’autonomia degli enti locali, alle leggi generali della
Repubblica, e d) l’art. 5 della Costituzione, nel riconoscere le
esigenze dell’autonomia “non impone di rendere qualsiasi entità
autonoma unico arbitro di quanto può di fatto interessarla, e in
sintesi depositaria di una sorta di primordiale sovranità”;
che in prossimità dell’udienza l’Avvocatura dello Stato ha
depositato una memoria nella quale ribadisce la posizione assunta
nell’atto di intervento, affermando inoltre che l’entrata in vigore
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), non avrebbe
modificato il riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli
enti locali in materia di istituzione e gestione di parchi e riserve
di interesse nazionale.
Considerato che l’Avvocatura generale dello Stato sostiene
l’inammissibilità della questione sotto vari aspetti, in primo
luogo, in particolare, perché nel prospettare le censure il
rimettente non avrebbe adeguatamente motivato circa la rilevanza del
dubbio di costituzionalità rispetto alla definizione del giudizio
innanzi a esso pendente;
che inoltre, ad avviso dell’Avvocatura, la questione
presenterebbe un profilo di inammissibilità in quanto formulata in
modo indeterminato e perplesso, perché il giudice a quo nel
richiedere a questa Corte una pronuncia additiva, ipotizzerebbe
quattro possibili soluzioni, tra loro alternative;
che, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di
rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione), che tra l’altro ha disposto, con l’art. 9,
l’abrogazione dell’art. 128 della Costituzione;
che, per le ragioni anzidette, il giudice rimettente ha da
essere messo in condizione – previa restituzione degli atti da parte
di questa Corte – di effettuare un nuovo esame, sotto ogni profilo,
dei termini della questione sollevata (v. ordinanze n. 416, n. 397 e
n. 382 del 2001).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale della Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola