Ordinanza N. 90 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
03/07/1967
Data deposito/pubblicazione
03/07/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/06/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ-
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 marzo 1967,
recante “Istituzione dell’Ente per i palazzi e le ville di Sicilia”,
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana notificato il 17 marzo 1967, depositato in cancelleria il 25
successivo ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1967.
Visto l’atto di Costituzione della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 il Giudice
relatore Antonio Manca.
Ritenuto che, con ricorso 17 marzo 1967, notificato in pari data e
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 25 marzo
successivo, iscritto al n. 9 del Registro ricorsi del 1967, il
Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge
approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 marzo
1967, recante “Istituzione dell’Ente per i palazzi e le ville in
Sicilia”;
che il Commissario dello Stato chiedeva che fosse dichiarata
l’illegittimità costituzionale della legge predetta, per violazione
dei limiti statutari della potestà legislativa regionale, dai quali
esulerebbero sia la materia del diritto privato, sia la disciplina
delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato nella Regione, stabilita
con decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 2 marzo
1948, n. 142;
che al detto ricorso resisteva la Regione siciliana, a mezzo del
suo Presidente, difeso dall’avv. Prof. Vincenzo Gueli, con deduzioni 13
aprile 1967;
che con atto depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 27 aprile successivo, il Commissario dello Stato
rinunziava al ricorso e la rinunzia veniva accettata dal Presidente
della Regione siciliana con dichiarazione in calce all’atto predetto.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve
dichiararsi estinto per avvenuta rinunzia.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.