Ordinanza N. 90 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
14/05/1969
Data deposito/pubblicazione
14/05/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/05/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI, Giudici,
30 dicembre 1923, n. 3269 (legge sull’imposta di registro), promosso
con ordinanza emessa il 25 gennaio 1968 dal pretore di Bergamo nel
procedimento civile vertente tra Luchsinger Giusto, Foresti Arturo e
Sergio e la Società Termotecnica Orobica, iscritta al n. 29 del
Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel corso del giudizio di opposizione avverso un
ordine di pagamento ottenuto dalla Termotecnica Orobica ai sensi
dell’art.98 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, nei confronti
del Luchsinger e dei Foresti per conseguire il rimborso di imposta di
registro corrisposta su fatture relative a rapporti intercorsi fra le
parti, il pretore propose questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 98 in riferimento all’art. 24 della Costituzione;
che l’ordinanza è stata notificata e comunicata come per
legge;
che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il
Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha chiesto dichiararsi
la non fondatezza della questione proposta, ma preliminarmente
rinviarsi gli atti al giudice a quo per il riesame del requisito della
rilevanza della questione stessa; e, nella memoria successivamente;
presentata, ha insistito in tali conclusioni.
Considerato che l’ordinanza del pretore di Bergamo non ha espresso
alcun giudizio sulla rilevanza nella causa della questione di
legittimità in essa prospettata;
che a tal uopo era necessario accertare l’applicabilità alla
fattispecie del procedimento previsto dall’art. 98 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3269, versandosi in una controversia riguardante non
un responsabile d’imposta, ma un coobbligato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Bergamo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’8 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VEZIO
CRISAFULLI.