Ordinanza N. 90 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
14/04/1976
Data deposito/pubblicazione
14/04/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/04/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1975 dal
tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Calò Francesca
ed altra e Tuccari Maria ed altri, iscritta al n. 334 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 249 del 17 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Francesca
e Marcella Calò, diretto al riconoscimento del loro diritto
“quantomeno” all’assegno vitalizio, previsto dall’art. 580 del codice
civile, a carico dell’eredità di Francesco Sellito, di cui esse si
dicevano figlie naturali non riconosciute, salvi tutti i diritti
inerenti alla detta successione anche in dipendenza della
illegittimità della limitazione disposta dalla norma su richiamata, il
tribunale di Lecce, con ordinanza del 18 febbraio 1975, ha appunto
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 del
codice civile in quanto, non attribuendo ai figli naturali non
riconosciuti e non riconoscibili la qualità di eredi, bensì solo
quella di legatari ex lege, contrasterebbe con gli artt. 30, comma
terzo, e 3 della Costituzione.
Considerato che la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del
diritto di famiglia, oltre a sostituire l’art. 580 del codice civile
limitandone l’applicazione al caso in cui non possa proporsi l’azione
per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità (art.
188), ha esteso l’ambito di tale azione, modificando, agli artt. 102,
103 e 113, le disposizioni degli artt. 250, 251 e 269 del codice
civile, ed ha soppresso ogni limitazione di prova; ha infine prescritto
che le nuove disposizioni relative all’azione per la dichiarazione
giudiziale di paternità e maternità si applicano anche ai figli nati
o concepiti prima della sua entrata in vigore;
che, pertanto, occorre rimettere gli atti al giudice a quo per il
riesame della rilevanza della questione sollevata, con riguardo alle
predette nuove disposizioni ed alla disciplina relativa agli effetti
del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità o di
maternità rispetto alle successioni aperte prima dell’entrata in
vigore della legge (artt. 230, ultimo comma, legge 1975, n. 151, e 277,
primo comma, del codice civile).
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Lecce per nuovo
esame della rilevanza della questione sollevata con la ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere