Ordinanza N. 90 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
23/03/1999
Data deposito/pubblicazione
23/03/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/03/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 28
maggio 1998 dal Tribunale di Genova, il 4 agosto 1998 dalla Corte di
assise di Caltanissetta e il 10 settembre 1998 dal Tribunale di
Potenza, rispettivamente iscritte ai nn. 658, 830 e 838 del registro
ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, dell’anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Genova, chiamato a decidere
sull’appello proposto, ex art. 310 del codice di procedura penale, da
imputato colpito dalla misura cautelare della custodia in carcere a
seguito di provvedimento del giudice per le indagini preliminari,
misura eseguita dopo la trasmissione degli atti al giudice del
dibattimento ma prima dell’apertura del dibattimento, ha con
ordinanza del 28 maggio 1998 sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 469 del codice di procedura penale, nel suo coordinato
disposto con gli artt. 294 e 302 dello stesso codice, nella parte in
cui non impone al giudice del dibattimento, che abbia comunicazione
della cattura di un imputato nella fase predibattimentale, di
procedere al suo interrogatorio nei termini previsti dall’art. 294
per l’interrogatorio di garanzia del giudice per le indagini
preliminari e nelle forme camerali previste dall’art. 469 per le
deliberazioni delle sentenze di proscioglimento predibattimentale e
non estende al mancato espletamento di tale interrogatorio la
caducazione dell’efficacia del titolo della custodia prevista
dall’art. 302;
che un’analoga questione hanno sollevato anche la Corte di assise
di Caltanissetta, con ordinanza del 4 agosto 1998, pronunciata a
seguito di richiesta di “revoca” della misura e il Tribunale di
Potenza con ordinanza del 10 settembre 1998, in sede di appello
avverso il diniego di “revoca” della misura stessa, denunciando, in
riferimento ai medesimi parametri costituzionali, l’uno gli artt. 294
e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevedono che, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del
dibattimento, il giudice proceda all’interrogatorio della persona in
stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non
oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, pena
l’estinzione della misura stessa, l’altro il combinato disposto
derivante dagli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che l’interrogatorio “di
garanzia” contemplato dalla prima delle due disposizioni
(interrogatorio da eseguirsi immediatamente e comunque non oltre
cinque giorni dall’inizio della custodia) debba essere espletato
anche quando la privazione della libertà personale abbia inizio in
epoca successiva alla trasmissione degli atti al giudice del
dibattimento;
che in nessuno dei tre giudizi si è costituita la parte privata
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che, nonostante le disposizioni denunciate risultino
talora non coincidenti, anche in conseguenza delle fasi diverse in
cui è insorto l’incidente di legittimità costituzionale, le
ordinanze di rimessione propongono una identica questione, donde la
riunione dei relativi giudizi;
che questa Corte, con sentenza n. 32 del 19 febbraio 1999
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima
serie speciale, del 24 febbraio 1999) ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 294, comma 1, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che fino all’apertura del
dibattimento il giudice procede all’interrogatorio della persona in
stato di custodia cautelare in carcere;
che nel frattempo è entrato in vigore il d.-l. 22 febbraio 1999,
n. 29, recante “Nuove disposizioni in materia di competenza della
Corte di assise e di interrogatorio di garanzia” (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, serie generale, del 22
febbraio 1999) che, dopo aver ridisegnato il regime
dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 del codice di procedura
penale, in relazione alle diverse fasi del processo, ha inserito
all’art. 4 due disposizioni transitorie prescrivendo, da un lato, che
nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui
esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice
del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla
medesima data il giudice non procede all’interrogatorio previsto
dall’art. 294 del codice di procedura penale (comma 1) e che in tali
casi l’obbligo di interrogare l’imputato è escluso se, alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto-legge, è già stato aperto il
dibattimento;
che, di conseguenza, è necessario restituire gli atti ai giudici
a quibus perché verifichino se, alla stregua della sentenza
costituzionale sopra richiamata e della novazione normativa
introdotta dal decreto-legge n. 29 del 1999, la questione sollevata
sia tuttora rilevante.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Genova, alla Corte di assise di Caltanissetta ed al Tribunale di
Potenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola