Ordinanza N. 91 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
22/12/1965
Data deposito/pubblicazione
22/12/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA
JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott.
ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof.
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
industriale della Sicilia orientale – zona nord, con ricorso depositato
nella cancelleria della Corte il 2 agosto 1965 ed iscritto al n. 23 del
Registro ricorsi 1965, per l’annullamento della deliberazione della
Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, con la quale era stata
dichiarata, nei confronti dell’on. Vito Scalia, la incompatibilità
della carica di membro del Comitato direttivo del Consorzio Area di
sviluppo industriale Sicilia orientale – zona nord con il mandato
parlamentare, ai sensi della legge 13 febbraio 1953, n. 60.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione
del Giudice Nicola Jaeger;
Ritenuto che nel ricorso suddetto il Consorzio ha esposto che in
data 27 aprile 1964 l’on. Vito Scalia era stato nominato membro del
Comitato direttivo del Consorzio stesso; senonché con lettera
raccomandata in data 8 giugno 1964 il Presidente della Camera dei
deputati, in seguito alla comunicazione della nomina ricevuta dallo
stesso on. Scalia, ed alla conseguente deliberazione della Giunta delle
elezioni, la quale aveva dichiarato la incompatibilità fra le due
cariche, lo aveva invitato ad optare fra l’uno e l’altro ufficio.
Lo Scalia, a sua volta, aveva trasmesso la notizia al Presidente
del Consorzio e presentato le proprie dimissioni da componente del
Comitato direttivo; ma il Consiglio generale del Consorzio aveva
deliberato di proporre ricorso per conflitto di attribuzioni contro la
decisione della Giunta delle elezioni, dichiarando che “la
dichiarazione di incompatibilità pronunciata nei confronti dell’on.
Scalia interferisce nell’interna organizzazione dell’ente e priva il
suo organo direttivo di uno dei suoi componenti”.
A norma dell’art. 37, comma terzo e quarto, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e dell’art. 26 delle Norme per i giudizi, il Presidente
convocava la Corte in camera di consiglio, per la decisione sulla
sussistenza della materia di un “conflitto tra i poteri dello Stato
“insorto” tra organi competenti a dichiarare definitivamente la
volontà dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera
di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”
e conseguentemente sulla ammissibilità del ricorso (art. 37, primo
comma, legge 1953, n. 87);
Considerato che la controversia sottoposta alla Corte con il
ricorso suddetto non può in alcun modo ritenersi compresa fra quelle
contemplate dalle norme sopra ricordate, né per quel che concerne i
soggetti, né per l’oggetto, né per la motivazione della domanda;
Atteso che non sembra assolutamente consentito considerare il
Consorzio dell’area di sviluppo industriale della Sicilia orientale –
zona nord come un organo competente a dichiarare definitivamente la
volontà di uno dei poteri dello Stato, tenuto conto anche del fatto
che esso stesso si qualifica – nel testo del ricorso – come “ente
autarchico”;
che quello stesso carattere che il Consorzio si attribuisce,
assimilando la propria natura a quella dei Comuni e delle Provincie, o
dei Consorzi fra tali enti, e pertanto espressione della c.d.
“amministrazione indiretta” dello Stato, non consente di includerlo fra
gli “organi dello Stato”, legittimati ad agire “per la delimitazione
della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme
costituzionali” (art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953);
che la Costituzione della Repubblica dispone espressamente che
“Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”
(art. 66);
che, pertanto, la questione proposta all’esame della Corte
costituzionale non configura un conflitto tra i poteri dello Stato nel
senso previsto dall’art. 134 della Costituzione e dagli artt. 37 e 38
della legge 11 marzo 1953, n. 87;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni
promosso dal Consorzio Area di sviluppo della Sicilia orientale – zona
nord contro la Camera dei deputati, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 2 agosto 1965 e contrassegnato con il n. 23 del
Registro ricorsi 1965, in riferimento all’art. 134 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.