Ordinanza N. 91 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
14/05/1969
Data deposito/pubblicazione
14/05/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/05/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI, Giudici,
Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1798 (norme sul
trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti
dalle imprese di panificazione), promosso con ordinanza emessa il 9
marzo 1967 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile
vertente tra Benso Margherita e Del Tito Alfredo, iscritta al n. 225
del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione di Del Tito Alfredo;
udita nell’udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l’avvocato Luciano Ventura, per Del Tito, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuta l’opportunità, ai fini della decisione del giudizio, di
prendere visione dei seguenti documenti: elenco e copia dei contratti
collettivi provinciali integrativi del “Contratto collettivo nazionale
di lavoro 26 luglio 1956 per gli operai dipendenti dalle aziende di
panificazione”.
Ritenuta altresì l’opportunità di acquisire i seguenti dati: se
risulta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai suoi
uffici periferici che le norme di cui al precitato “Contratto
collettivo nazionale di lavoro” hanno trovato applicazione nei
contratti individuali di lavoro, prima dell’entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1798.
Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle
Norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospende di decidere sulla questione di legittimità
costituzionale, che resta salva e impregiudicata;
ordina che i documenti e i dati; sopra indicati siano trasmessi a
questa Corte, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente
ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’8 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VEZIO
CRISAFULLI.