Ordinanza N. 92 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
10/06/1970
Data deposito/pubblicazione
10/06/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
03/06/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – AVV. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
e 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni
specializzate agrarie, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1969 dal tribunale di Bologna –
sezione specializzata agraria – nel procedimento civile vertente tra
Tamba Giuseppe e Nanni Adolfo, iscritta al n. 25 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4
marzo 1970;
2) ordinanze emesse l’11 novembre 1969 dal tribunale di Terni –
sezione specializzata agraria – nei procedimenti civili vertenti
rispettivamente tra Luccioni Mario ed altro e Rampiconi Argino, tra
Chitarrini Ascenza ed altra e Guelfi Bonaventura e tra Angelici
Gioberto ed altro e Di Paolo Carlo, iscritte ai nn. 47, 48 e 49 del
registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice
relatore Costantino Mortati;
Ritenuto che, con ordinanza 20 ottobre 1969, pronunciata nel corso
della causa civile vertente tra Tamba Giuseppe e Nanni Adolfo, la
sezione specializzata agraria del tribunale di Bologna ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e
4, primo comma, legge 2 marzo 1963, n. 320, per violazione degli artt.
104, 105 e 108, della Costituzione;
che con tre ordinanze identiche in data 11 novembre 1969,
pronunciate nel corso delle cause civili vertenti rispettivamente tra
Luccioni Mario ed altro e Rampiconi Argino, tra Chitarrini Ascenza ed
altra e Guelfi Bonaventura e tra Angelici Gioberto ed altro e Di Paolo
Carlo, la sezione specializzata agraria del tribunale di Terni ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 ed
8 della legge suddetta per violazione dei medesimi articoli della
Costituzione;
che nessuno si è costituito nei relativi giudizi, i quali possono
essere riuniti avendo eguale oggetto;
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,
con sentenza n. 53 del 25 marzo 1970, questa Corte ha dichiarato
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3,
quarto comma, e 4, legge 2 marzo 1963, n. 320, che era stata
precedentemente sollevata anche da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente
decisione;
che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda
l’impugnazione degli altri commi dell’art. 3 e dell’art. 8 della legge,
che non assume autonomo rilievo rispetto a quella rivolta nei confronti
delle disposizioni già esaminate dalla Corte;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 4 ed 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320,
sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, per violazione
degli artt. 104, 105 e 108, della Costituzione, promossa con le
ordinanze 20 ottobre 1969 della sezione specializzata agraria del
tribunale di Bologna ed 11 novembre 1969 della sezione specializzata
agraria del tribunale di Terni.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI.