Ordinanza N. 94 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
26/03/1999
Data deposito/pubblicazione
26/03/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/03/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa
il 27 maggio 1998 dal pretore di Milano, iscritta al n. 711 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale vertente su un
reato di usura impropria continuata e aggravata, il pretore di
Milano, dopo aver ammesso l’imputato, con provvedimento in data 24
gennaio 1998, al patrocinio a spese dello Stato concedendogli, in
applicazione dell’art. 5, commi 5 e 6, della legge 30 luglio 1990, n.
217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti), un termine per integrare la documentazione prescritta, con
ordinanza del 27 maggio 1998 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 9, della citata legge, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione;
che ad avviso del remittente la disposizione censurata, nella
parte in cui non esclude l’applicabilità del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti il
reato di usura impropria di cui all’art. 644-bis del codice penale,
oggi abrogato dall’art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108
(Disposizioni in materia di usura), violerebbe il principio di
ragionevolezza poiché tale reato presupporrebbe maneggio di denaro e
ricezione di prestazioni incompatibili con le condizioni di non
abbienza alle quali è ancorato il beneficio;
che, sotto un diverso profilo, contrasterebbe con il principio di
eguaglianza escludere dal beneficio chi debba rispondere di mere
contravvenzioni o di reati di natura tributaria, ed ammettere invece
a tale beneficio chi abbia conseguito un arricchimento del tutto
sproporzionato alla prestazione svolta nei confronti della parte
lesa;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata.
Considerato che il giudice remittente, già prima di sollevare la
questione di legittimità costituzionale, ha applicato la
disposizione censurata provvedendo in ordine all’istanza
dell’imputato di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato e disponendo la trasmissione all’Intendente di finanza di copia
dell’istanza, del decreto, delle dichiarazioni e della documentazione
allegate, come prevede l’art. 6, comma 3, della legge n. 217 del
1990;
che la semplice concessione di un termine all’interessato per
integrare la documentazione prevista, con l’avvertimento che in
difetto il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato sarebbe stato revocato, non toglie che tale provvedimento sia
stato effettivamente adottato;
che la già intervenuta ammissione al beneficio è confermata
dall’inequivoco tenore dell’art. 5, comma 6, che il remittente
dichiara di aver applicato, e a mente del quale, in caso di
documentazione incompleta “il giudice provvede egualmente
sull’istanza, ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato è revocato se non vengono osservati i termini
stabiliti”;
che, pertanto, secondo il costante orientamento della
giurisprudenza costituzionale (ordinanze nn. 298 e 104 del 1997, 340
del 1995 e 474 del 1991), la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza non essendo
consentito al giudice sollevare questioni di legittimità
costituzionale di una disposizione di legge della quale lo stesso
giudice abbia già fatto applicazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 9, della legge 30
luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato
per i non abbienti), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Milano con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola