N. 95 del 1962
Data generale
22/11/1962
Data deposito/pubblicazione
22/11/1962
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1962
MARIO COSATTI – Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO
PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof.
BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof.
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,
1959, n. 490, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1961 dal
Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra la Società
Immobiliare Agricola Romana, l’Associazione Nazionale Bieticoltori e la
Società italiana per l’industria degli zuccheri, iscritta al n. 97 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione
del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
Ritenuto che nel corso del giudizio civile pendente avanti al
Pretore di Bologna tra la Società Immobiliare Agricola Romana,
attrice, e l’Associazione Nazionale Bieticoltori e la Società italiana
per l’industria degli zuccheri, convenute, avente ad oggetto la
validità del contratto di compravendita di bietole intercorso tra
l’attrice e la Società italiana per l’industria degli zuccheri in
relazione alla osservanza, fra le parti, della vigente disciplina
legislativa del settore, la Società convenuta eccepì l’illegittimità
costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490, rilevando che la
stessa, con l’autorizzare il Ministro dell’agricoltura e foreste ed il
Ministro dell’industria e commercio ad imporre agli operatori privati
acquisti e cessioni obbligatori a prezzi fissi, ed a condizioni
contrattuali prestabilite dall’autorità amministrativa, si poneva
sotto vari aspetti in contrasto con la Costituzione. E precisamente,
con l’art. 76, in quanto emanata in violazione dei limiti stabiliti per
la delegazione al Governo di poteri legislativi; con l’art. 41, in
quanto violerebbe la libertà di iniziativa economica; con l’art. 3, in
quanto violerebbe il principio di parità fra tutti i cittadini; ed,
infine, con l’art. 18, in quanto, imponendo agli operatori privati
l’osservanza di contratti predisposti da associazioni che non hanno la
loro rappresentanza, infrangerebbe il principio della libertà di
associazione.
Il Pretore, con ordinanza 19 maggio 1961, ritenuto che la proposta
questione non appariva manifestamente infondata sia per quanto riguarda
l’affermata violazione dell’art 76 della Costituzione in relazione alla
legge 7 luglio 1959, n. 490, sia sotto l’aspetto della violazione dei
principi di libertà di associazione e di iniziativa economica in
relazione ai decreti ministeriali del 26 gennaio 1960, che disciplinano
il piano di coltivazione delle bietole e le clausole concernenti le
condizioni di cessione delle barba bietole da zucchero di raccolta 1956
all’industria zuccheriera, disponeva l’invio degli atti alla Corte
costituzionale per la decisione di competenza.
L’ordinanza, notificata il 17 giugno 1961, e comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 5 agosto 1961.
Si sono costituiti avanti alla Corte costituzionale la Società
Immobiliare Agricola Romana, rappresentata e difesa dagli avvocati
Enrico Redenti, Angiola Sbaiz e Giannetto Cavasola, nonché la Società
italiana per l’industria degli zuccheri, rappresentata e difesa
dall’avvocato Antonio Sorrentino.
La difesa della Società Romana, precisato che l’ambito della
denuncia di illegittimità costituzionale investe tanto la legge n. 490
del 1959 quanto i decreti ministeriali citati nell’ordinanza, insiste
nelle censure mosse alla legge nell’ordinanza stessa e, per quanto
riguarda i decreti ministeriali, osserva che, anche nell’ipotesi in cui
potesse ammettersi la legittimità della legge impugnata, essi
dovrebbero considerarsi in via autonoma illegittimi, avendo operato una
vera e propria soppressione del regime della libertà contrattuale in
violazione degli artt. 76, 41, 3 e 18 della Costituzione.
La difesa della Società zuccheriera si richiama alle
argomentazioni svolte avanti alla Corte costituzionale per sostenere la
illegittimità della legge n. 490 del 1959 in occasione del precedente
giudizio concernente le questioni sollevate con le ordinanze iscritte
ai nn. 63 e 73 del Registro ordinanze 1960, e conclude in conformità;
Considerato che con la sentenza 9 giugno 1961, n. 35, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 1 luglio 1961, la Corte
costituzionale ha già dichiarato la illegittimità costituzionale
della legge 7 luglio 1959, n. 490, la quale, pertanto, ha cessato di
avere efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione, a
norma dell’art. 136 della Costituzione.
Rimane così escluso che si proceda a nuovo giudizio e la questione
proposta in relazione alla detta legge va, pertanto, dichiarata
manifestamente infondata.
È, peraltro, da rilevare che, come appare dal dispositivo
dell’ordinanza di rinvio, la questione è stata proposta anche in
relazione ai decreti ministeriali 26 gennaio 1960. Ora è noto che sono
esclusi dalla competenza della Corte, in sede incidentale, le questioni
di legittimità degli atti amministrativi, e che, in applicazione di
tale principio, la Corte, nei casi in cui non era controversa la natura
amministrativa degli atti impugnati, ha dichiarato manifestamente
infondate le relative questioni di legittimità costituzionale (v.
ordinanze n. 22 del 1958, n. 15 del 1959 e n. 49 del 1962).
Poiché anche nella specie è evidente che i decreti impugnati,
emessi in attuazione della legge n. 490 del 1959, hanno natura formale
e sostanziale di procedimenti amministrativi, la questione proposta in
relazione ad essi va dichiarata manifestamente infondata, in
conformità della ricordata giurisprudenza della Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l’ordinanza del Pretore di Bologna, come
sopra indicata in epigrafe;
ordina il rinvio degli atti al detto Pretore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI – MARIO COSATTI –
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – ANTONINO
PAPALDO – NICOLA JAEGER – GIOVANNI
CASSANDRO – BIAGIO PETROCELLI –
ANTONIO MANCA – ALDO SANDULLI –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ.